Marittimi: periodi di prolungamento neutralizzati e riliquidazione delle pensioni
Pubblicato il 24 luglio 2023
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Con la circolare n. 66 del 20 luglio 2023, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS fornisce istruzioni per l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022 in merito al calcolo della retribuzione pensionabile e ai criteri per la neutralizzazione dei periodi di prolungamento per i lavoratori marittimi.
Cosa ha deciso la Corte costituzionale
L’INPS ricorda che la Consulta, con la sentenza n. 224 del 2022, ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi ai periodi di prolungamento di cui all’articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
Il predetto articolo 24 si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro e prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso.
La retribuzione pensionabile per ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo se l’assicurato raggiunge il massimo dei servizi utili a pensione.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 224 del 2022 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l’art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati”.
Ambito di applicazione della sentenza
La sentenza della Consulta, evidenzia l’INPS, si applica esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento di cui all’articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.
Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile, in attuazione dei principi affermati dalla sentenza in argomento, sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché - relativamente alla quota retributiva - le pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto.
La neutralizzazione si applica alle pensioni di vecchiaia decorrenti dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile nonché alle pensioni di anzianità e pensioni anticipate (articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile e alle pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipata il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia, sempreché per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l'applicazione della sentenza stessa.
Periodi neutralizzati
Il lavoratore marittimo, comunica l'INPS con la circolare n. 66 del 20 luglio 2023, ha ora diritto al calcolo del proprio trattamento pensionistico senza la valutazione dei periodi di prolungamento dell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, ove la neutralizzazione determini un importo più favorevole.
Devono essere neutralizzati tutti i periodi di prolungamento non necessari al raggiungimento del diritto a pensione che ricadono nell’ultimo quinquennio.
Non è consentito:
- individuare e neutralizzare solo alcuni dei periodi collocati nell’arco temporale massimo considerato;
- procedere alla neutralizzazione dei periodi contributivi superiori al quinquennio antecedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
Ricalcolo e ricostituzione delle pensioni
Il lavoratore marittimo interessato dovrà presentare richiesta per la riliquidazione dei trattamenti pensionistici già liquidati, sempreché non sia intervenuta una sentenza relativa al diritto passata in giudicato con esito negativo per l’assicurato.
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