Marche e Umbria nella ZES Unica. Aggiornato modello comunicativo
Pubblicato il 20 novembre 2025
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La Legge 18 novembre 2025, n. 171, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2025, introduce un pacchetto di misure finalizzate al rilancio economico delle regioni Marche e Umbria. Con questa normativa, entrambe le regioni vengono formalmente ricomprese nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica, ampliando il perimetro territoriale degli incentivi e delle semplificazioni amministrative già previsti per le aree meridionali.
La legge n. 171/2025 entra in vigore il 20 novembre 2025.
Nella giornata del 19 novembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha modificato il precedente provvedimento n. 153474/2025, che ha approvato i modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone logistiche semplificate (ZLS), per farvi ricomprendere le novità apportate dalla legge n. 171/2025.
Inclusione delle Marche e dell’Umbria nella ZES Unica
Dunque, dal 20 novembre 2025 le regioni Marche e Umbria vengono integrate all’interno della Zona Economica Speciale Unica (ZES unica) istituita per il Mezzogiorno.
L’obiettivo è creare condizioni più favorevoli per l’avvio di nuovi investimenti nelle regioni “in transizione”, così come definite dalla normativa europea e ammesse alle deroghe dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Dal medesimo momento:
- la Cabina di regia della ZES unica viene ampliata includendo anche i Presidenti delle due regioni interessate;
- alle Marche e all’Umbria vengono estese:
- le attività della Struttura di missione ZES,
- le funzioni del portale ZES unica,
- e i servizi dello Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) dedicato alle attività produttive.
Inoltre, entro sessanta giorni a partire dal 20/11/2025, deve essere aggiornata la versione vigente del Piano strategico della ZES unica.
Incentivi per investimenti in beni strumentali
L’articolo 3 della legge n. 171/2025 stabilisce che gli investimenti realizzati in beni strumentali nuovi, cioè quei beni destinati ad essere utilizzati nell’attività d’impresa (macchinari, impianti, attrezzature, ecc.), come definiti dall’art. 16, comma 2 del DL 124/2023, possono beneficiare di un regime agevolativo speciale se effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025.
Le agevolazioni si applicano solo agli investimenti realizzati nelle zone delle Marche e dell’Umbria che rientrano tra quelle autorizzate agli aiuti di Stato previsti dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE. Si tratta di aree riconosciute dall’UE come territori in transizione, per le quali sono ammesse misure più favorevoli per sostenere lo sviluppo economico.
Il DL n. 202/2024 a cui fa riferimento la normativa disciplina un credito d’imposta calcolato sulle spese per beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree ammissibili.
L’intensità dell’aiuto (cioè la percentuale del credito) dipende:
- dal tipo di impresa (piccola, media, grande),
- dall’ubicazione dell’investimento,
- dai limiti previsti dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale dell’UE.
Per usufruire del credito l'impresa deve trasmettere una comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate in cui indica l’ammontare delle spese sostenute nel periodo agevolato.
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Per Marche e Umbria — grazie alla Legge 171/2025 — si applica una procedura estremamente semplificata:
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La comunicazione può essere inviata solo nel periodo dal 20 novembre al 2 dicembre 2025.
Viene innalzato da 80 milioni di euro a 110 milioni di euro il limite di spesa previsto per le agevolazioni disposte dal comma 14-octies del D.L. 202/2024, con una maggiore disponibilità di 30 milioni di euro per il 2025.
Modifiche al modello di comunicazione integrativa
Come detto sopra, il provvedimento agenziale prot. 503079 del 19 novembre 2025 modifica il precedente n. 153474 del 27 marzo 2025 per adeguarlo alla Legge 171/2025, che ha esteso il credito d’imposta per investimenti anche nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbria.
Il provvedimento:
- aggiorna il modello di comunicazione integrativa,
- aggiorna le istruzioni,
- definisce le modalità telematiche di invio,
Con riferimento al documento del 27 marzo 2025, va detto che questo viene integrato aggiungendo, ovunque necessario, il riferimento alle zone delle Marche e dell’Umbria che rientrano nelle aree riconosciute dall’Unione europea come beneficiarie degli aiuti a finalità regionale.
Viene precisato che, per gli investimenti effettuati in queste zone nel periodo 1° gennaio – 15 novembre 2025, le imprese devono presentare solo la comunicazione integrativa, senza dover inviare la comunicazione preventiva prevista invece per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
Il modello di comunicazione è stato aggiornato in vari punti:
- nei riferimenti normativi è stato inserito il richiamo alla legge 171/2025;
- nella sezione dedicata alla privacy viene specificato che la base giuridica comprende ora anche la nuova estensione alle Marche e all’Umbria;
- nelle dichiarazioni obbligatorie viene aggiunto che, per queste regioni, gli investimenti non devono risultare vincolati da impegni giuridici antecedenti al 1° gennaio 2025.
Inoltre, il provvedimento mette a disposizione un allegato con l’elenco dei Comuni (o parti di essi) delle Marche e dell’Umbria che rientrano nelle zone ammesse agli aiuti UE, così da chiarire con precisione dove l’agevolazione si applica.
Le istruzioni
Le istruzioni al modello sono state riscritte laddove necessario per fare spazio alla nuova disciplina.
In particolare:
- si chiarisce che le imprese con investimenti nelle Marche e Umbria non devono inviare la comunicazione ordinaria, ma esclusivamente la comunicazione integrativa;
- si ricorda che, per questi territori, le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre 2025;
- si precisa che le fatture devono riportare una data non anteriore al 1° gennaio 2025;
Modalità e scadenze per l’invio della comunicazione integrativa
Le imprese devono trasmettere la comunicazione integrativa:
- dal 20 novembre al 2 dicembre 2025,
- esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia,
- utilizzando il software dedicato “ZLSINTEGRATIVA2025”.
Durante il periodo di apertura è possibile:
- sostituire una comunicazione già inviata con una nuova,
- oppure annullarla (con conseguente perdita definitiva dell’agevolazione).
La comunicazione trasmessa fuori termine viene automaticamente respinta.
NOTA BENE: il credito può essere utilizzato solo in compensazione, tramite modello F24. Se il credito supera 150.000 euro, viene attivata una verifica antimafia prima dell’autorizzazione all’utilizzo,
Testo coordinato
L’Agenzia delle Entrate, per rispettare quanto previsto dallo Statuto del contribuente (art. 5, comma 1, della legge 212/2000), ha predisposto un testo coordinato del provvedimento n. 153474 del 27 marzo 2025, integrandolo con tutte le modifiche successive.
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