Mantenimento ridotto ai figli, non giustifica l’aumento alla moglie
Pubblicato il 10 agosto 2017
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Il miglioramento delle condizioni economiche del marito obbligato a versare l’assegno di mantenimento in favore della ex moglie – derivante dalla riduzione quantitativa dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, connesso al raggiungimento della loro totale o parziale indipendenza economica – non può andare automaticamente a favore della moglie, mediante un aumento dell’assegno ad essa spettante. Le obbligazioni verso i figli e quelle verso il coniuge operano difatti su piani differenti. E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, respingendo le istanze di una donna in ordine all'aumento del proprio assegno di mantenimento da parte del facoltoso marito, in parte esonerato dal sostentamento dei figli divenuti economicamente indipendenti, con autonomi lavori.
In tema di revisione delle condizioni economiche della separazione – si legge nella sentenza n. 19746 del 9 agosto 2017- nel caso in cui il coniuge ottenga la revoca dell’assegno precedentemente destinato al mantenimento dei figli, che nel frattempo abbiano raggiunto l’indipendenza, il beneficio economico che inevitabilmente ne trae, non legittima di per sé l’accoglimento della contrapposta domanda di aumento delle contribuzioni rimaste in favore del coniuge economicamente più debole. A meno che quest’ultimo non riesca a dimostrare che la riduzione o l’eliminazione del contributo al mantenimento dei figli, abbia causato un' incidenza negativa sul suo reddito, in quanto è venuta meno una quota delle risorse destinate alla onerosa manutenzione della casa familiare. Circostanza e dimostrazione che, tuttavia, la Corte non ha ritenuto ricorrere nel caso di specie.
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