Mantenimento e assegno. Sezioni Unite: sì alla sospensione feriale
Pubblicato il 14 maggio 2024
In questo articolo:
- Sospensione feriale nelle liti di mantenimento e assegno divorzile: il contrasto interpretativo
- La lettura della Prima sezione civile
- L'interpretazione tradizionale: revisione mantenimento con sospensione feriale
- La soluzione delle SU: sospensione feriale per le cause su assegno di mantenimento e divorzile
- Sospensione feriale: ratio
- Alimenti e mantenimento: differenze
- Inapplicabiile l’eccezione prevista per le cause alimentari
- Mantenimento, termini di notifica del ricorso sospesi: il caso esaminato
- Le conclusioni delle Sezioni Unite
- Tabella di sintesi della sentenza
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E' applicabile la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale per le liti relative al mantenimento o all'assegno divorzile?
Alla domanda hanno dato risposta positiva le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 12946 del 13 maggio 2024.
Con la decisione, è stato chiarito il significato giuridico della locuzione "cause civili relative ad alimenti", essenziale per gli affari civili trattati in questo contesto.
Sospensione feriale nelle liti di mantenimento e assegno divorzile: il contrasto interpretativo
Sulla tematica, la Prima sezione della Cassazione, quale giudice rimettente, aveva ravvisato un contrasto nella giurisprudenza, insorto per effetto della recente ordinanza della medesima sezione n. 18044/2023.
La lettura della Prima sezione civile
Tale decisione, mutando l'interpretazione allora consolidata, ha stabilito che nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali.
Secondo questa interpretazione, le predette cause sarebbero ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie.
L'interpretazione tradizionale: revisione mantenimento con sospensione feriale
Il nuovo principio, come detto, si è posto in discontinuità rispetto alla opposta e tradizionale lettura, incentrata sull’affermazione per cui al procedimento di revisione del contributo di mantenimento dei figli è applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Questo perché il diritto dei figli al mantenimento da parte dei genitori, anche dopo la separazione o il divorzio non ha natura alimentare neppure per assimilazione.
La soluzione delle SU: sospensione feriale per le cause su assegno di mantenimento e divorzile
Il nuovo orientamento sostenuto dalla Prima sezione non è stato condiviso dalle Sezioni unite civili che, a composizione del contrasto interpretativo, hanno fissato il seguente principio di diritto, coerente con l’indirizzo tradizionale:
"Ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti".
Sospensione feriale: ratio
Nella propria disamina, le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla ratio della sospensione feriale, strettamente correlata alla tutela giurisdizionale dei diritti.
L’istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale costituisce un presidio della tutela giurisdizionale dei diritti.
Quando, infatti, "l’azione giudiziaria sia l'unico rimedio funzionale a far valere un diritto che si assuma leso, la sospensione dei termini in periodo feriale, per il tramite della necessità di assicurare riposo agli avvocati, garantisce altresì che non sia menomato il diritto alla tutela giurisdizionale secondo quanto previsto in generale dall’articolo 24 della Costituzione".
Alla luce di tale ratio, la Legge n. 742/1969 ha dettato come regola generale quella della sospensione degli affari civili in periodo feriale, salvo l’elenco tassativo dei casi eccezionali nei quali invece una certa tipologia di cause, specificamente indicate, va considerata urgente per definizione, così da risultare sottratta alla medesima regola.
Alimenti e mantenimento: differenze
Nell’elenco delle cause alle quali la sospensione non è applicabile compaiono quelle “relative ad alimenti” .
Queste cause sono però distinte - ontologicamente - dalle cause di separazione o di divorzio nelle quali semplicemente si discuta dell’obbligazione alimentare o dell’assegno di mantenimento o divorzile.
Le liti sul mantenimento attengono a obbligazioni avvinte dal fine di solidarietà familiare o post-familiare considerato rilevante nella crisi della famiglia.
Le relative prestazioni possono certo rispondere alla necessità di sopperire ai bisogni di vita della persona, ma in un’accezione più ampia di quella sottesa alla prestazione alimentare strettamente intesa: non è necessario lo stato di indigenza o di bisogno al quale allude, invece, l’articolo 438 del Codice civile.
E' chiara dunque, per la Suprema corte, la distinzione tra il concetto di:
- alimenti, inteso come sostegno vitale basato sullo stato di bisogno;
- mantenimento, che si basa più su una valutazione complessiva delle circostanze familiari e individuali.
Inapplicabiile l’eccezione prevista per le cause alimentari
Per la Corte, in definitiva, le cause relative al mantenimento non rientrano nelle "cause civili relative ad alimenti", per le quali i termini processuali sono sospesi durante il periodo feriale.
Gli obblighi di mantenimento non sono considerati alimenti nel senso stretto del termine, il che implica che i termini processuali continuano a decorrere anche durante il periodo feriale.
Mantenimento, termini di notifica del ricorso sospesi: il caso esaminato
La controversia alla base della questione originava da una decisione della Corte d'Appello, modificativa di una precedente decisione del Tribunale, riguardo l'obbligo di un padre di versare un assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni.
La Corte d'Appello ha stabilito che, non essendo le figlie in convivenza con la madre e avendo percorsi di vita indipendenti, la madre non aveva più il diritto di ricevere l'assegno di mantenimento per conto delle figlie.
La madre aveva presentato un ricorso per cassazione, inizialmente assegnato alla Prima sezione civile, la quale ha sollevato una questione di legittimità costituzionale e ha richiesto l'assegnazione del caso alle Sezioni Unite.
La questione da chiarire era se i termini per la notifica del ricorso fossero sospesi durante il periodo feriale, cosa che avrebbe influenzato la tempestività dell'atto medesimo.
Le conclusioni delle Sezioni Unite
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile e tempestivo dalle Sezioni Unite della Cassazione che, come detto, hanno considerato applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale.
Tabella di sintesi della sentenza
Sintesi del Caso | La controversia riguardava un procedimento di revisione delle condizioni di separazione, nel quale un padre chiedeva di essere esonerato dall'obbligo di versare un assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni. |
Questione Dibattuta | Andava chiarito se i termini per la notifica del ricorso per cassazione fossero sospesi durante il periodo feriale. In generale, si dibatteva sull'applicabilità della sospensione dei termini processuali in periodo feriale per le cause di mantenimento, non considerate "alimenti" nel senso stretto del termine. |
Soluzione della Corte | Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno stabilito che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale è applicabile ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio nei quali si discuta del contributo di mantenimento. Questo principio di diritto è coerente con l'indirizzo tradizionale e differisce dalla lettura data della Prima sezione civile. |
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