Mantenimento coniuge debole e minori senza sospensione feriale
Pubblicato il 24 luglio 2023
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Nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali.
E' quanto segnalato dal Consiglio Nazionale Forense in una nota del 20 luglio 2023 trasmessa ai presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati a seguito della novità interpretativa resa dalla Corte di cassazione nella recente ordinanza n. 18044/2023 (allegata alla nota), pronunciata in tema di sospensione feriale dei termini processuali relativi ai procedimenti giurisdizionali avente ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori.
Questo il principio di diritto enunciato nella richiamata decisione:
"in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle 4 decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3;
tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s'applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92".
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