Manovra correttiva Fiducia dalla Camera
Pubblicato il 01 giugno 2017
In questo articolo:
- Mediazione stabilizzata
- ACE
- Web tax
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La Manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro ha ottenuto la fiducia dell'Aula della Camera, con 315 sì, 142 no e 5 astenuti.
Dopo le pronunce degli ordini del giorno, il testo del maxi decreto avrà il via libera definitivo di Montecitorio, per poi passare al Senato per l’approvazione definitiva. L'approvazione di palazzo Madama dovrebbe avvenire con una nuova blindatura, ma senza ulteriori correzioni al testo, entro il termine fissato del 24 giugno.
Durante il passaggio a Montecitorio, il testo del decreto legge n. 50/2017 ha subito una profonda riorganizzazione che ha visto l'introduzione di alcune novità rilevanti, come: l’addio agli studi di settore e l’arrivo dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), la stabilizzazione della disciplina della mediazione obbligatoria, la modifica per la determinazione della base di calcolo dell'ACE, la Web tax transitoria e i rimborsi Iva più rapidi nel quadro dello split payment, che è stato esteso ai professionisti.
Sul fronte lavoro sono state introdotte le misure alternative ai voucher, che prevedono, per le aziende, la possibilità di un contratto di prestazione occasionale e, per le famiglie, il cosiddetto “Libretto famiglia”.
Tra le altre cose anche l’addio alle monetine da 1 e 2 centesimi e l’approvazione di un mini-pacchetto di correttivi sul settore bancario, che ricomprende l’esclusione dei fondi pensione dal bail in (con l'eccezione delle Casse di previdenza) e l’apertura al mercato dei crediti deteriorati, compreso lo stock, attraverso la cartolarizzazione.
Infine, sono stati assorbiti nel testo della Manovra correttiva anche il decreto legge sul primo salvataggio di Alitalia, con il prestito-ponte da 600 milioni, e il provvedimento sulle risorse per la sicurezza del G7.
Mediazione stabilizzata
Il testo del Dl 50/2017 vede aggiungere l'articolo 11-ter che, modificando l'art. 5 del Dlgs n. 28/2010, stabilizza nell'ordinamento italiano l'efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria. Pertanto, dal prossimo anno, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, a esperire prima il procedimento di mediazione. Il nuovo articolo della Manovra correttiva, infatti, sopprime le norme che prevedevano una durata temporanea della misura e le sostituisce con la nuova previsione secondo la quale dal 2018 sono posti a carico del Ministero della Giustizia gli obblighi di relazione annuale alle Camere sui risultati prodotti dalla mediazione obbligatoria.
ACE
Con il voto di fiducia della Camera si ha a disposizione la nuova versione delle modifiche all’incentivo alla capitalizzazione che impattano sugli acconti 2017.
Il testo di un emendamento al Dl 50/2017 ha riscritto integralmente l'articolo 7, ripristinando il metodo originario di calcolo dell’ACE ed introducendo una nuova riduzione del rendimento nozionale. Dunque, è stato eliminato il meccanismo di quantificazione quinquennale dell’ACE ed è stata prevista una drastica riduzione del coefficiente per il calcolo del rendimento nozionale.
Per il computo della base imponibile ACE, infatti, si torna all’originario impianto, ripristinando la rilevanza sine die della base ACE, prevedendo come termine di riferimento il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Relativamente alla misura del rendimento nozionale, rimanendo ferma l’aliquota del 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, la misura scende all’1,6% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 (prima fissata al 2,3%), per poi assestarsi all’aliquota dell’1,5% (e non più del 2,7%) per gli esercizi successivi.
L’emendamento conferma la necessità di tener conto delle modifiche apportate dal DL 50/2017 ai fini della determinazione degli acconti IRES per l’anno 2017, dato che le modifiche introdotte risultano rilevanti nel cambiamento d’aliquota ai fini ACE.
Web tax
Il maxi decreto correttivo ha introdotto nel nostro Paese una “web tax transitoria”. Si tratta, in realtà, di un procedimento definito di "cooperazione e collaborazione rafforzata" riservato a tutti i soggetti non residenti, indipendentemente dal tipo di attività esercitata, e non di una nuova imposta.
Tale procedimento si basa su un’emersione spontanea e concordata che dovrebbe essere facilitata dalla riduzione delle sanzioni e dalla scriminante penale.
Di fatto, le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori ad un miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni possono definire, in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, i debiti tributari della stabile organizzazione.
- eDotto.com – Edicola 30 maggio 2017 - Mediazione obbligatoria. Definitività dalla manovra – Pergolari
- eDotto.com – Edicola 30 maggio 2017 - Cndcec Ace dopo l'adozione dei nuovi principi contabili nazionali – Moscioni
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