Licenziamento per mancata o irregolare prestazione lavorativa

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Licenziamento per mancata o irregolare prestazione lavorativa

E' stata respinta, dal Tribunale di Roma, l'impugnativa avanzata da un lavoratore, con qualifica di operaio, contro il licenziamento disciplinare comminatogli dalla società datrice di lavoro in considerazione di plurimi episodi di mancata o irregolare prestazione lavorativa, ripetuti in un ristretto arco temporale.

Nella lettera di contestazione, in particolare, l'azienda aveva addebitato al medesimo diverse violazioni, quali il mancato rispetto dell'orario di lavoro, l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro in veste di responsabile di cantiere quale soggetto con mansioni di sorveglianza e controllo, l'esecuzione, in orario di lavoro, di attività per fini personali estranei all'attività lavorativa, la distrazione delle sue energie lavorative dall'espletamento dei compiti affidatigli, l'infedeltà delle dichiarazioni rese in relazione all'inizio e al termine della prestazione nonché all'esecuzione delle proprie attività lavorative, l'utilizzo di beni aziendali per scopi personali.

Disattese le giustificazioni fornite, la datrice di lavoro aveva irrogato al dipendente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sanzione che era stata poi impugnata, dal medesimo deducente, davanti al giudice del lavoro, con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro.

Come motivi di ricorso, il prestatore aveva asserito l'illegittimità del recesso sotto una pluralità di profili, tra i quali l'abusivo ricorso al controllo dei lavoratori tramite investigatori privati, l'inesistenza dei fatti contestati, un'erronea applicazione della sanzione espulsiva e la sproporzione tra condotta disciplinarmente rilevante e sanzione concretamente irrogata.

Controlli difensivi per verifica di comportamenti illeciti

Tutte censure che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 14 marzo 2023, ha giudicato infondate, a partire dal motivo riguardante l'asserita illegittimità del controllo eseguito dal datore di lavoro mediante il ricorso ad agenzia di investigazione.

Sul punto, il giudice di merito ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il divieto, per il datore di lavoro, di ricorrere a controlli eseguiti tramite agenzia di investigazione privata, "è limitato alla verifica dell'adempimento o dell'inadempimento, da parte del lavoratore, della sua prestazione lavorativa come tale o delle sue modalità di esecuzione".

Il datore di lavoro - ha spiegato il Tribunale - ben può eseguire, anche attraverso le suddette agenzie, i cosiddetti “controlli difensivi” che possono estendersi a verificare la realizzazione di comportamenti illeciti da parte del lavoratore, quali, come nel caso in esame, la falsa attestazione di orari di lavoro o l'allontanamento dal luogo di lavoro anche in orario ordinario per scopi privati.

E' infatti sufficiente, per procedere ai detti controlli, anche il solo sospetto o la mera ipotesi che degli illeciti siano in corso di esecuzione.

Grave lesione del vincolo fiduciario: sì al licenziamento

Infondata, altresì, è stata ritenuta la censura con cui il ricorrente aveva lamentato la sproporzione tra condotta posta in essere e sanzione espulsiva comminata.

Secondo l'organo giudicante, invero, era indubbio che con il suo contegno il dipendente aveva prodotto una grave ed insanabile lesione del vincolo fiduciario.

Il fatto che i comportamenti si erano ripetuti in un breve intervallo di tempo e la non trascurabile gravità degli stessi disvelavano, nel loro complesso, una significativa violazione dei doveri di diligenza e fedeltà e la propensione, del dipendente, ad anteporre costantemente le proprie personali esigenze a quelle aziendali, senza curarsi di richiedere o anche solo di comunicare la necessità di assentarsi dal lavoro ed anzi facendo più volte risultare un orario di lavoro non corrispondente a quello effettivamente svolto.

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