Mancata esecuzione del preliminare. Il privilegio speciale non prevale sull'ipoteca

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 17270 del 30 luglio 2014 - il privilegio speciale sul bene immobile per mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto, poiché subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva, resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca, sancita dal secondo comma dell'articolo 2748 del Codice civile.

Detto privilegio speciale, ossia, soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti e, quindi, alla regola secondo cui è la formalità precedente a prevalere su quella successiva.
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