Malattia Certificato ed invio telematico

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Malattia Certificato ed invio telematico

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15226 del 22 luglio 2016, ha ritenuto legittimo un licenziamento disciplinare intimato per assenza ingiustificata ad una lavoratrice la quale, in malattia, non aveva verificato la correttezza della procedura di invio telematico del certificato inviato all’INPS dal medico e non aveva neanche provveduto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua assenza.

Infatti, nel caso di specie, il certificato telematico all’INPS non era mai arrivato ma, come correttamente evidenziato dagli Ermellini, richiedere al medico il certificato non esaurisce l'obbligo di diligenza del dipendente in quanto restano comunque fermi l'obbligo, contrattualmente previsto, del lavoratore di:

  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza;
  • di controllare l'effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato/attestato di malattia.

Infatti, i CCNL, in generale, prevedono l’obbligo di avvisare tempestivamente dell’assenza per malattia il proprio datore di lavoro ed inviare il certificato medico entro due giorni dall’inizio della malattia.

Fermo restando quindi che l’obbligo di comunicazione tempestiva non è mai venuto meno, qualora il lavoratore si accorga - richiedendo al proprio medico il numero di protocollo telematico identificativo del certificato/attestato di malattia - che l’invio telematico all’INPS non sia riuscito è comunque tenuto a presentare al proprio datore di lavoro ed inviare all’INPS il certificato rilasciato, privo di numero di protocollo di invio, entro i due giorni successivi.

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