Mala gestio dell’assicurazione. Interessi e rivalutazione oltre massimale

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Mala gestio dell’assicurazione. Interessi e rivalutazione oltre massimale

La mala gestio da parte della compagnia assicurativa fa sorgere l’obbligo, per quest’ultima, di pagare gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate, anche oltre il massimale.

A causa del ritardo dell’assicuratore nel corrispondere l’indennizzo all’assicurato, difatti, quest’ultimo si trova costretto a pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe versato all’epoca del sinistro. All’assicurato va dunque risarcito il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo, anche oltre i limiti del massimale di polizza.

Mala gestio. L'assicuratore omette di pagare, pur se l’assicurato è responsabile

Non serve la condanna, bastano dati obiettivi secondo ordinaria diligenza

Quanto invece alla mala gestio dell’assicuratore, va chiarito che essa non nasce solo nel momento in cui costui, in mala fede, rifiuti di risarcire la parte lesa nonostante una condanna definitiva che renda inevitabile il risarcimento, ma ancor prima; ossia quando l’assicuratore ometta di pagare o di mettere il massimale a disposizione del danneggiante, nonostante i dati obiettivi in suo possesso gli consentano di desumere l’esistenza della responsabilità dell’assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato (nei limiti del massimale di polizza).

Sicché, per stabilire se vi sia stata o meno mala gestio in capo all’assicurazione, non rileva se la responsabilità dell’assicurato sia stata accertata giudizialmente, ma soltanto se i fatti siano accertabili in base agli elementi esistenti, alla stregua dell’ordinaria diligenza e del principio di buona fede.

Sono questi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, respingendo il ricorso di una compagnia assicurativa, condannata a corrispondere anche gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme versate dalla società assicurata per le gravi lesioni riportate da un dipendete.

Orbene – precisa la Corte con sentenza n. 25091 del 24 ottobre 2017 – la mala gestio è nella specie rinvenibile, laddove la mancata liquidazione o messa a disposizione del massimale, da parte dell’assicuratore, non può certo trovare giustificazione in un ragionevole dubbio circa l’entità delle lesioni subite dal dipendente danneggiato (che a seguito del sinistro aveva perso entrambi gli avambracci). Non occorre certo, difatti, un particolare sforzo di diligenza per capire come detta grave lesione avrebbe potuto incidere, oltre che sulla capacità lavorativa del dipendente, sulla sua integrità psico – fisica.

 

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