Mai rivelare l'identità omosessuale

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E’ condannabile per diffamazione e violazione della privacy chiunque riveli l'identità omosessuale di un altro. Sentenzia così la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 30369, del 24 luglio 2012.

La relazione sentimentale tra un negoziante e il suo commesso – i protagonisti della vicenda giudiziaria - non è un fatto di rilevanza pubblica, pertanto pubblicarne la notizia, per di più imputando ad essa l'addebito della separazione coniugale, viola la privacy ed è considerata diffamazione.
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  • ItaliaOggi, p. 26 - Omosessualità, privacy tutelata - Alberici

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