Magistratura onoraria. Riforma definitivamente approvata
Pubblicato il 11 luglio 2017
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Nella seduta del 10 luglio 2017, il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato il testo del decreto legislativo contenente la riforma della magistratura onoraria, con disposizioni sui giudici di pace e una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.
Il provvedimento ratificato contiene alcune novità rispetto alla versione varata in via preliminare lo scorso maggio, soprattutto per quel che concerne le competenze dei giudici di pace.
Ma andiamo con ordine.
Statuto unico
Il decreto introduce, in primo luogo, uno statuto unico della magistratura onoraria, da applicare ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.
Giudici di pace e giudici onorari di tribunale vengono, peraltro, inseriti nell’ufficio del giudice di pace, radicalmente riorganizzato.
Incarico temporaneo
Tra le altre disposizioni, viene espressamente sancita l’intrinseca ed inderogabile temporaneità dell’incarico, da svolgersi in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative e professionali, senza determinare alcun rapporto di pubblico impiego.
Per assicurare detta compatibilità, viene sancito che a ciascun magistrato onorario venga richiesto un impegno complessivamente non superiore a due giorni a settimana.
Sul punto, si segnala che non è stato accolto il suggerimento avanzato dal Consiglio superiore della magistratura nel proprio parere consultivo, in cui era stato proposto di innalzare a tre giorni l’impegno settimanale esigibile dal giudice onorario. Nella relazione illustrativa del testo, viene sottolineato, in proposito, come un impiego distribuito su tre giorni settimanali “non risulterebbe idoneo ad assicurare la piena compatibilità dell’incarico con lo svolgimento di altre attività”.
Il decreto contiene, a seguire, norme che disciplinano una rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, il riconoscimento della principale natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative, l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario, la regolamentazione omogenea dei compensi, l’articolazione di un regime previdenziale, assistenziale e assicurativo che viene adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico.
La durata temporanea dell’incarico viene limitata, a regime, a non più di due quadrienni, con necessità di conferma dopo i primi quattro anni.
Viene, quindi, delineata una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico, al tirocinio formativo, alla modulazione delle funzioni con l’attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all’attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie, alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi.
Giudici onorari di pace
Per quanto riguarda le specifiche funzioni, viene sancito che i giudici onorari di pace esercitano, presso l’ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile. Gli stessi sono assegnati all’ufficio per il processo, costituito presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio del giudice di pace cui sono preposti.
Ampliamento competenza
Nel comunicato di fine seduta del Consiglio dei ministri viene, inoltre, sottolineato che ai giudici onorari di pace possa essere delegato, nel settore civile, oltre che il compimento di atti istruttori civili di non particolare complessità, anche la pronuncia dei provvedimenti che definiscono i seguenti procedimenti:
- procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
- procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
- procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
- cause relative a beni mobili di valore non superiore a 50mila euro, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
- cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi le 100mila euro;
- procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi le 50mila euro .
L’ampiamento della competenza del giudice di pace opererà a decorrere dal 2021, ossia dopo che i nuovi giudici onorari immessi avranno terminato la rispettiva fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio per il processo. A partire dal 2025, l’allargamento riguarderà anche la materia condominiale.
Sul fronte penale, viene segnalato che in ogni procura della Repubblica presso i tribunali ordinari verrà istituito l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, il quale potrà avvalersi dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono lo stage o la formazione professionale presso gli uffici giudiziari.
Disciplina transitoria
Per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma e per i procedimenti civili e penali a questi assegnati e assegnabili viene previsto uno specifico regime transitorio.
Dietro apposita domanda, questi magistrati potranno essere confermati nell’incarico per un periodo massimo di quattro quadrienni, da computare a far data dal giugno 2016.
Gli stessi, ad ogni scadenza quadriennale, dovranno essere confermati dal Consiglio superiore della magistratura e l’incarico, in ogni caso, cesserà al compimento di 68 anni.
Unagipa annuncia azioni giudiziarie
In attesa della pubblicazione del testo definitivo della riforma, si segnala che la bozza non ufficiale del decreto, unitamente alla Relazione illustrativa e ai pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari nonché dal Consiglio di stato con la specifica indicazione delle condizioni e osservazioni accolte, è stata diffusa dall’associazione dei giudici di pace Unagipa.
Quest'ultima - attualmente in sciopero proprio per protestare contro la riforma in oggetto - ha già anticipato la propria insoddisfazione rispetto al provvedimento, annunciando, anche, a partire da settembre, una serie di azioni giudiziarie, individuali e di massa, per impugnare i regolamenti attuativi generali che ne conseguiranno.
- governo.it - Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38
- unionegiudicipace.it - Il testo del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei ministri
- eDotto.com – Punto & Lex 22 giugno 2017 - Ottavo sciopero dei Giudici di pace. Dal 3 al 23 luglio – Pergolari
- eDotto.com – Punto & Lex 20 giugno 2017 - Riforma giudici onorari, il parere del Csm – Pergolari
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