Maggior danno in via presuntiva

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La Cassazione, con la sentenza n. 21982 del 24 ottobre 2011, ha sottolineato come il maggior danno di cui all'articolo 1224 comma 2, del Codice civile, nell'ipotesi di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, può ritenersi esistente in via presuntiva “in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali”.

Ed in tale caso – continua la Suprema corte - il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta; ciò, comunque, fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà poi l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 6 – Le Massime - Maggior danno con il ritardo

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