L’utilizzo in compensazione dei crediti Iva infrannuali non concorre alla soglia annua

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Una società che nel periodo d’imposta 2005 ha effettuato, nel modello F24, compensazioni con altri tributi di crediti Ires, Irap e Iva per più di 422mila euro e contemporaneamente ha effettuato la compensazione di crediti Iva derivanti da tre istanze di rimborso infrannuale, relative ai primi tre trimestri dell’anno solare 2005 per complessivi 539 mila euro, ha superato – secondo il Fisco - di gran lunga la soglia annua massima dei 516.459,90 euro prevista dal Dlgs 241/1997 (limite massimo dei crediti d’imposta compensabili).

Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria era intervenuta irrogando le sanzioni per la quota di compensazioni eccedenti la soglia annua massima consentita. Ma la società è ricorsa in giudizio davanti alla Ctp competente.

I giudici provinciali di Padova, con sentenza 76/12/10, richiamando quanto espresso nella risoluzione n. 218/E/2003, in cui si specificano i crediti che non concorrono alla determinazione del limite dei 516.456,90 euro, ribadiscono che non sono da considerare ai fini del raggiungimento del suddetto limite massimo anche i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva oltre i crediti compensati con debiti della stessa imposta. A nulla vale il richiamo dell’agenzia delle Entrate ad un successivo comunicato stampa del 2004 in cui si afferma che l’utilizzo in compensazione dei crediti infrannuali soggiace al limite generale. Dunque, per la Ctp, il contribuente non ha violato alcuna norma di legge e ciò deriva anche dal fatto che lo stesso ha provato di non aver mai utilizzato in compensazione crediti Iva infrannuali oltre l’importo maturato nel singolo trimestre di riferimento.
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