L’uso promiscuo dell’auto costa il 60% dell’Iva da recuperare ... e l’inerenza rimane
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 08 febbraio 2010
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La Ctp di Milano, con la sentenza n. 291/03709, interviene in merito al caso di una libera professionista, nello specifico un notaio, che chiedeva il rimborso dell’Iva non detratta per l’acquisto dell’autovettura utilizzata promiscuamente (privatamente e per la professione). I giudici di Milano hanno accolto il ricorso della professionista contro il diniego del Fisco al rimborso Iva per mancanza del requisito dell’inerenza. Nella sentenza si spiega che il concetto di inerenza è legittimo in quanto l’auto era utilizzata, anche se in modo promiscuo, per l’esercizio della professione: l’abbattimento al 40% dell’ammontare del’Iva tiene conto dell’utilizzo anche privato. Pertanto, l’inerenza eccepita dall’Agenzia è onorata con la riduzione del recupero del solo 40%.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 6 – Iva non collegata all’inerenza – Chiametti
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