Locazione e danno da mancata percezione del canone dopo il rilascio

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La Corte di cassazione, con la sentenza 27614 depositata il 10 dicembre 2013, ha sottolineato che, in materia di locazione di immobili, può configurarsi un danno da perdita correlato alla mancata percezione del canone dopo il rilascio “solo se in concreto, cioè per le condizioni in cui si trova l'immobile, il rilascio del bene non ha posto il locatore nella condizione di poter esercitare il godimento”, direttamente o locandolo.

In questa ipotesi – continuano i giudici di legittimità - la perdita va commisurata al tempo occorrente per il ripristino dell'immobile in condizioni tali da poter essere goduto direttamente o indirettamente. In ogni caso, tale danno si giustifica in quanto l'obbligazione di restituzione dell'immobile non è stata adempiuta per come prescritto dall'articolo 1590 del Codice civile.
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