L'obbligo di repêchage non trova spazio nel contratto di apprendistato
Pubblicato il 27 dicembre 2024
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Niente obbligo di repêchage nei contratti di apprendistato professionalizzante: l'inidoneità del lavoratore alla mansione specifica giustifica il licenziamento senza necessità di ricollocazione.
Apprendistato: niente repêchage in caso di inidoneità alla mansione
Il caso esaminato
Con sentenza n. 30657 del 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è occupata di un licenziamento riguardante un lavoratore assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato alla formazione e all'acquisizione di competenze specifiche nella mansione di Capo treno/Capo servizi.
Il licenziamento era avvenuto in seguito alla constatata inidoneità psicofisica del lavoratore a svolgere la mansione per la quale era stato assunto.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello, che aveva giudicato illegittimo il licenziamento sostenendo che il datore di lavoro non avesse rispettato l'obbligo di ricollocare il dipendente in mansioni compatibili, noto come obbligo di "repêchage".
La peculiare natura del contratto di apprendistato
La decisione della Cassazione si fonda sulla natura peculiare del contratto di apprendistato professionalizzante, che combina elementi di prestazione lavorativa e di formazione professionale, configurandosi come un rapporto con causa "mista".
Tale contratto, infatti, vincola il lavoratore esclusivamente alle mansioni previste dal percorso formativo e impedisce al datore di lavoro di variare l’oggetto delle attività affidate. La formazione, in tale contesto, rappresenta l'elemento centrale e insostituibile del rapporto contrattuale.
Obbligo di repêchage escluso
La Corte ha quindi escluso l’applicabilità dell'obbligo di repêchage in questo contesto. Tale obbligo, di norma previsto nei rapporti di lavoro subordinato per garantire la ricollocazione del dipendente in altre mansioni compatibili, non trova spazio nel contratto di apprendistato.
Questo perché, come già evidenziato, il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di una qualifica professionale attraverso lo svolgimento delle mansioni previste, senza margini per modifiche o adattamenti.
Con la pronuncia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse erroneamente applicato il principio del repêchage, richiedendo al datore di lavoro un adempimento non previsto in questa specifica tipologia contrattuale.
Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso del datore di lavoro, rigettando il ricorso originario del dipendente e annullando la sentenza impugnata.
Tuttavia, considerando la novità della questione trattata, la Corte di legittimità ha deciso di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la mansione di Capo treno/Capo servizi è stato licenziato per inidoneità psicofisica a svolgere la mansione prevista. La Corte d’Appello aveva giudicato illegittimo il licenziamento, condannando il datore di lavoro per mancata osservanza dell'obbligo di 'repêchage'. |
Questione dibattuta | Se il datore di lavoro sia obbligato, nel contesto di un contratto di apprendistato professionalizzante, a ricollocare un lavoratore inidoneo ad altre mansioni compatibili con il suo stato di salute, oppure se l’inidoneità alla mansione specifica giustifichi il licenziamento senza ulteriori obblighi. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha stabilito che, data la natura mista del contratto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro non è tenuto all'obbligo di 'repêchage'. L’inidoneità del lavoratore alla mansione prevista fa venir meno la causa contrattuale, legittimando il licenziamento. |
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