Lo smaltimento dei fanghi produce redditi diversi

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Con la risoluzione n. 74 del 26 luglio 2010, l’agenzia delle Entrate interviene a chiarire il trattamento fiscale degli introiti di un’azienda agricola che ha stipulato un contratto di spandimento fanghi di depurazione in agricoltura con una società di gestione dei fanghi, che ottempera il decreto legislativo 99/1992.

I fanghi ricchi di sostanze organiche migliorano la fertilità del terreno, favorendo il processo di umificazione, aumentando la carica batterica necessaria alle trasformazioni chimico-fisiche dei terreni e delle sostanze in essi contenute. Con l’operazione di spandimento, nel contempo, si evitano gli effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo dei fanghi che contengono liquami di bovino o suino e componenti organici derivanti da rifiuti urbani.

In sostanza, si tratta di classificare sia il compenso dell’agricoltore per aver acconsentito allo spandimento dei fanghi sul proprio terreno, che quello per l’eventuale distribuzione e interramento dei composti.

L’Agenzia chiarisce che è classificato come reddito agrario quello che deriva dalla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, nonché, dalle attività agricole connesse alla manipolazione, conservazione, trasformazione di prodotti ottenuti prevalentemente dallo svolgimento dell’attività agricola principale (prima parte del comma 3, dell’articolo 2135 del Codice civile).

Lo smaltimento dei fanghi non rientra in una fase della coltivazione, ma costituisce una prestazione di servizi e, dunque, l’attività non produce reddito agrario.

Pertanto:

- il compenso che viene erogato alla società agricola per il fatto di ricevere i fanghi, che in tal caso si configura come una prestazione di servizio riconducibile ad un obbligo di fare non fare o permettere, costituisce un reddito diverso;

- il compenso erogato alla società agricola nel caso in cui provveda direttamente allo spandimento dei fanghi, inquadrabile tra le attività agricole connesse, concorre alla determinazione del reddito d’impresa forfetariamente o analiticamente.

Forfettariamente, applicando il coefficiente del 25%, quando l’imprenditore agricolo provvede direttamente allo spandimento dei fanghi utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata; analiticamente, quando l’imprenditore svolge la stessa attività non utilizzando in misura prevalente le attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività principale.
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