Lo scostamento tra mutuo e prezzo di compravendita è una presunzione semplice con prova a carico del Fisco
Pubblicato il 18 ottobre 2010
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La Ctp di Cosenza, con la sentenza n. 581/1/10, interviene in merito ad una controversia che vede coinvolta un’impresa edile cui l’ufficio del Fisco aveva contestato, per l’anno 2006, un maggior ricavo conseguito a seguito della differenza tra quanto dichiarato e i mutui erogati ai clienti dai diversi istituti di credito.
Secondo la società, l’ufficio aveva applicato in modo sbagliato la disposizione sulla valenza probatoria del mutuo con effetto retroattivo, dato che gli atti di compravendita contestati nella fase di accertamento erano precedenti al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del Dl 223/2006. Si ricorda che la citata norma aveva introdotto la presunzione secondo cui, ai fini Iva, l’importo della compravendita dell’immobile non poteva essere inferiore al valore del mutuo richiesto dal cliente. La disposizione in questione è stata poi modificata dalla legge comunitaria 2008 (L. 88/2009).
Dunque, la Ctp, accogliendo in parte il ricorso della società, asserisce che per le compravendite eseguite prima della data del 4 luglio 2006, la presunzione basata sul solo mutuo non è da prendere in considerazione se non suffragata anche da altri riscontri. Per la rettifica della dichiarazione dell’impresa venditrice, infatti, sono necessarie altre prove. In nessun caso la parte venditrice può influenzare l’acquirente circa la richiesta di mutuo da effettuare nei confronti degli istituti di credito, né può vantare il diritto di chiedere allo stesso cliente la prova documentale delle spese sostenute con il finanziamento.
Lo scostamento tra il valore del mutuo e l’importo della cessione rappresenta una presunzione semplice non sorretta da specifici requisiti di gravità, per cui da solo non giustifica la rettifica della dichiarazione dell’impresa venditrice. La prova aggiuntiva resta a carico dell’ufficio accertatore, che non può motivare un’azione di verifica esclusivamente sullo scostamento riscontrato tra mutuo e valore finanziato.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 – Il mutuo non è sufficiente a supportare la rettifica - Acierno
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