L'Iva é dovuta ma non detraibile se l'operazione risulta inesistente

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Due sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee – cause C-642/11 e C-643/11, del 31 gennaio 2013 – affermano che nell’operazione inesistente, l’Iva esposta in fattura è dovuta da chi l’ha emessa ma non è detraibile dal destinatario. Se, poi, l'amministrazione finanziaria non ha rettificato, in un avviso di accertamento all'emittente, l’imposta, non va automaticamente dedotto che essa abbia riconosciuto che la fattura corrispondeva a un'operazione reale.

Tuttavia, se la contestazione del diritto alla detrazione verso il destinatario si fonda su irregolarità commesse “a monte” dell’operazione in relazione alla quale il contribuente ha esercitato la detrazione dell’Iva, il Fisco è tenuto a dimostrare con elementi oggettivi che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione rientrava nell’evasione dell’Imposta.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 - Iva dovuta da chi fattura nelle operazioni inesistenti - Ricca

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