Liti tributarie, la rinuncia agevolata passa per l’accordo. Istruzioni Entrate
Pubblicato il 27 luglio 2023
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Pubblicata la circolare n. 21 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito ad uno degli istituti della cosiddetta Tregua fiscale, introdotta dalla Legge di bilancio 2023. Si tratta della rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione, di cui all’Articolo 1, commi da 213 a 218, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Obiettivo dell’Amministrazione finanziaria è quello di fornire un Vademecum operativo per consentire ai contribuenti interessati di estinguere le liti in cui è parte l’Agenzia aventi ad oggetto atti di natura impositiva e pendenti davanti alla Cassazione al 1° gennaio 2023.
Vediamo i passaggi salienti di questa particolare forma di accordo conciliativo che si può concludere tra le parti quando il processo pende in Corte di cassazione.
Rinuncia agevolata alle liti pendenti dinanzi alla Suprema Corte, normativa
Come anticipato è stata la Legge di bilancio 2023 ad introdurre, in alternativa alla definizione automatica (commi da 186 a 204), una speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (cosiddetta “rinuncia agevolata”).
Tale istituto è subordinato ad una serie di condizioni:
- il ricorrente entro il 30 settembre 2023 può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio;
- è necessaria la sottoscrizione di un accordo conciliativo tra le parti del giudizio in Cassazione in base al quale venga rideterminato il totale dovuto;
- si devono pagare le somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate è già intervenuta sul tema con due precedenti circolari, con le quali ha fornito indicazioni di carattere generale (circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023) e indicazioni di carattere procedurale (circolare n. 6/E del 20 marzo 2023).
Con il nuovo documento di prassi firmato dal Direttore Ruffini, in data 26 luglio 2023, si affronta, in particolar modo:
- l’ambito applicativo della rinuncia agevolata;
- l’oggetto e la qualificazione giuridica della definizione delle pretese con la controparte.
Requisiti e ambito di applicazione della rinuncia agevolata
La rinuncia agevolata interessa le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, che risultano pendenti dinanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ovvero al 1° gennaio 2023.
Nella circolare n. 21/E, l’Agenzia specifica con riferimento alla pendenza della lite che:
- è sufficiente che al 1° gennaio 2023 sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte, ancorché alla medesima data non risulti ancora effettuato il deposito del ricorso innanzi alla cancelleria della Suprema Corte, che dovrà comunque essere stato effettuato nei termini di legge.
NOTA BENE: La rinuncia agevolata può riguardare solo le controversie relative agli atti impositivi. In tal senso si tiene conto anche dell'orientamento della Cassazione sul punto (Sezioni unite 18298/2021), in base al quale rientrano tutti i provvedimenti che rechino una pretesa tributaria qualificata.
Dunque, la nozione di atto impositivo è più estesa di quella fornita dalla prassi per altri istituti analoghi, considerato che rientrano nella rinuncia agevolata quali atti impositivi: gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata.
Restano, invece, escluse le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.
ATTENZIONE: Viene superata la precedente interpretazione che escludeva le cartelle di pagamento emesse in esito al controllo automatizzato perché costituenti atti meramente riscossivi.
Rinuncia agevolata, come si perfeziona?
La circolare n. 21/E/2023 ritiene che la definizione con “rinuncia agevolata” possa considerarsi assimilabile ad una conciliazione giudiziale.
Infatti, i due istituti che per la prima volta il legislatore affianca alla definizione automatica ai sensi dei commi 186 e seguenti, hanno il medesimo ambito applicativo e il medesimo beneficio della riduzione delle sanzioni.
È necessario per il loro perfezionamento che venga raggiunto l’accordo con l’Ufficio con il quale venga definito il valore della pretesa, oltre che le spese di lite.
Inoltre, la definizione comporta il beneficio dell’abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
ATTENZIONE: La rinuncia, tuttavia, non si può esercitare in riferimento alle controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, che risulterebbe contrario alla ratio legis.
Infine, dato che la rinuncia agevolata è applicabile “In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204”, lo stesso atto impositivo, non può essere oggetto di entrambe le definizioni.
Per quanto riguarda il perfezionamento della rinuncia agevolata, specifica la circolare dell’Agenzia delle Entrate che è richiesto non solo l’incontro di volontà tra le parti del giudizio, ma anche il pagamento integrale, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, delle somme dovute a titolo di imposta, interessi, sanzioni ed eventuali accessori.
Tali somme sono calcolate al netto degli importi già versati dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria e frazionata in pendenza di giudizio.
Da ultimo nella circolare agenziale vengono riportati alcuni cenni sul procedimento che riguarda la rinuncia al ricorso, rinviando, in quanto compatibili, alle disposizioni dell’articolo 390 c.p.c., secondo cui: “La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale”.
Pertanto, come già precisato nella circolare n. 6/E/2023, “si ritiene […] che la trattazione dell’udienza precluda la possibilità di effettuare la rinuncia”.
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