Lite tra professionista progettista e Comune dinanzi al giudice ordinario

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Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 6335 del 2012, hanno rigettato il ricorso avanzato da un professionista e volto a far valere il difetto di giurisdizione del Tribunale adito da un Comune in una controversia relativa ad una appalto pubblico e promossa al fine del riconoscimento dei danni subiti dall’ente in conseguenza delle numerose sospensioni a cui il cantiere era stato soggetto.

Il professionista coinvolto, un architetto incaricato sia del progetto che come direttore dei lavori, riteneva che la lite dovesse essere promossa dinanzi ai giudici contabili in considerazione della relazione funzionale che si era instaurata tra lo stesso e l’ente pubblico.

Diversa la posizione dei giudici di legittimità, i quali hanno ritenuto che non fosse sufficiente, per incardinare davanti al giudice contabile la lite sulle pause forzate, la circostanza che il professionista fosse anche direttore dei lavori; quando, infatti, al libero professionista è affidato anche il compito di progettare l'opera pubblica, è escluso che fra lo stesso e l’ente pubblico si instauri una relazione funzionale. Ed infatti, in questa ipotesi il contratto non prevede l'esercizio di alcun potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione.
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