L'iscrizione di ipoteca, non avendo natura esecutiva, non si sospende
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 17 giugno 2013
Condividi l'articolo:
Secondo la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta - ordinanza n. 231/03/2013 del 2013 – l'atto per il quale il contribuente può chiedere alla Commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Dlgs 546/1992, nel caso dallo stesso derivi un grave ed irreparabile danno, non può essere l'iscrizione di ipoteca.
Quest'ultima, infatti, ha natura non esecutiva ma costitutiva, “posto che il relativo diritto viene a esistenza solo con l'iscrizione”.
Ne discende l'inammissibilità – precisano i giudici provinciali – di un'eventuale richiesta di sospensiva che venga rivolta all'atto di iscrizione di ipoteca.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 4 - La sospensiva non scatta sull'iscrizione di ipoteca - Falcone
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: