Liquidazioni a regime plurimo
Autore: eDotto
Pubblicato il 19 febbraio 2008
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Tra le cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo disposte nel provvedimento 23681/2008 e illustrate dalla circolare 9/E del 14 febbraio, assume particolare rilievo l’esonero accordato alle società in liquidazione che, nell’Unico 2008, si impegnano alla cancellazione dal registro imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, il 31 luglio 2009. A fronte di tale obbligo, le medesime società è previsto possano considerarsi esonerate, di diritto, dalla normativa degli enti di comodo per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, ossia fino alla data di cancellazione. L’esclusione dovrebbe riguardare le imprese che nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 risultano non operative e in liquidazione e che non possono godere della riapertura dei termini per lo scioglimento agevolato (Legge n. 244 del 2007, Finanziaria 2008). Ma rischia d’essere beffato il soggetto che in Unico 2007, pur in liquidazione, abbia deciso di adeguarsi al reddito minimo, anche in conseguenza della risposta negativa all’interpello.
- ItaliaOggi, p. 42 – Enti di comodo, meno interpelli - Liburdi
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