Liquidazione Iva di gruppo, istruzioni per la corretta detrazione

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Liquidazione Iva di gruppo, istruzioni per la corretta detrazione

L‘Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla corretta detrazione Iva di alcune fatture di competenza 2019, contabilizzate da parte di una società partecipata nel periodo da gennaio a maggio del 2020, anche se quest’ultima è fuoriuscita dal perimetro di consolidamento prima della presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Nella risposta ad interpello n. 226 del 28 luglio 2020, infatti, l’Agenzia analizza l’istanza presentata da una società, che partecipa – nella posizione di controllante – alla liquidazione Iva di gruppo e che chiede di sapere se è corretto trasferire o meno al gruppo il credito Iva derivante da alcune fatture della controllata BETA ricevute nel 2019, ma contabilizzate nel 2020 entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020, anche se nel frattempo la controllata è fuoriuscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo, in quanto, a seguito di alcune operazioni straordinarie, la sua partecipazione è scesa al di sotto della soglia minima consentita.

In altri termini, si voleva sapere se a seguito del rinvio della dichiarazione IVA per il 2019, da parte del Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) - che ha consentito la registrazione delle fatture di acquisto del 2019 entro il più ampio termine del 30 giugno 2020, riconoscendo il beneficio di un maggior lasso temporale, rispetto a quello ordinario, per l’esercizio del diritto alla detrazione - si possa esercitare il diritto alla detrazione IVA, entro il 30 giugno 2020, anche per le fatture relative al 2019, ma comunque registrate entro il suddetto termine del 30 giugno.

Liquidazione Iva di gruppo anche per il credito della controllata fuoriuscita

Nella risposta n. 226/E/2020, l’Agenzia ricorda che il Decreto legge n. 50/2017 ha modificato l’esercizio del diritto a detrazione, soprattutto nella parte che individua il termine entro il quale tale diritto all'esercizio della detrazione può essere esercitato, sancendo che “il lasso temporale entro cui i soggetti passivi d'imposta possono operare la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto e l'importazione di beni e servizi, è stato ridotto e la detrazione deve essere operata, al più tardi, - dies a quem - con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto”.

Proprio quest’ultimo termine, quest’anno, è slittato dal 30 aprile al 30 giugno 2020 per effetto dell’articolo 62 del “Cura Italia” che, a causa della diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, ha previsto che i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia possono presentare la Dichiarazione IVA 2020 entro il 30 giugno 2020 (anziché entro il 30 aprile 2020), senza l'applicazione di sanzioni.

Con riferimento al caso di specie, ne deriva che le fatture di acquisto che la controllata BETA ha ricevuto in qualità di committente/cessionario nell’anno 2019 e che ha contabilizzato nei mesi da gennaio a maggio 2020, sono state correttamente registrate entro i termini di legge, (potendo essere annotate in contabilità, al più tardi, entro il 30 giugno 2020), per cui il relativo credito deve essere esposto nella dichiarazione Iva 2020.

Infatti – secondo l’Agenzia - la circostanza che le fatture d’acquisto siano state registrate nel periodo d’imposta successivo, e persino successivamente alla fuoriuscita del soggetto passivo dalla procedura di gruppo, non implica che il relativo credito IVA non debba essere trasferito alla controllante.

In linea con la soluzione prospettata dall’istante, l’Agenzia delle Entrate, quindi, ritiene che il credito relativo alle fatture della società controllata debba concorrere alla liquidazione Iva di gruppo della controllante, indipendentemente dal fatto che le fatture siano state in parte registrate nel corso del 2020, quando Beta non faceva più parte della procedura di liquidazione dell’Iva. Tali fatture vanno indicate da BETA nel quadro VF del Modello IVA 2020 e il relativo credito detraibile verrà inserito al rigo VL39.

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