Liquidazione Iva di gruppo. Acconto in base al metodo storico speciale
Pubblicato il 29 agosto 2019
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Oggetto del chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate è la modalità di calcolo per il versamento dell’acconto annuale in caso di partecipazione alla liquidazione dell’Iva di gruppo.
La particolarità risiede nel fatto che la società istante controllante è tenuta a determinare l’acconto Iva in base al metodo “storico speciale”, in quanto nel precedente anno solare ha versato l’imposta per un ammontare superiore a due milioni di euro.
Con risposta n. 350 del 28 agosto 2019, il Fisco indica la procedura di esecuzione del calcolo richiesto.
Liquidazione Iva di gruppo. Acconto in base allo “storico speciale”
Si ricorda che la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, la determinazione ed il successivo versamento dell’acconto annuale devono essere effettuati dalla società controllante sulla base degli importi comunicati dalle singole società che partecipano alla procedura stessa.
Tali importi:
- possono essere calcolati secondo uno dei metodi di cui all’articolo 6 della L. n. 405/1990, “storico”, “previsionale” o “effettivo”;
- devono essere determinati secondo il metodo “storico speciale” da quelle società che, rientrando nell’ambito di applicazione dei decreti del Ministro delle finanze nn. 366 e 370 del 2000, nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro.
In tale ultimo caso, per l’individuazione dell’imposta versata nell’anno solare precedente, nonché ai fini della base di commisurazione dell’acconto, deve considerarsi l’imposta a debito non versata dalle società controllate, ma da queste trasferita alla società controllante.
E’ comunque consentito utilizzare, in alternativa al metodo “storico speciale”, il metodo di calcolo “effettivo”.
L’Agenzia indica la procedura che la controllante deve utilizzare per determinare l’acconto del gruppo per il 2019. Occorre:
- calcolare l’acconto dalla stessa dovuto nella misura del 97% della media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso (metodo “storico speciale”);
- calcolare l’acconto dovuto dalla società controllata nella misura dell’88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente (metodo “storico”) o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso (metodo “previsionale”), anche nel caso in cui la controllata evidenzi come dato “storico” o “previsionale” un importo a credito;
- versare il risultato della somma ottenuta.
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