L’inquilino che esercita il riscatto non deve pagare l’imposta di registro

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Nessuna imposta di registro è dovuta in caso di esercizio del diritto di riscatto in quanto, in questo caso, non avviene nessun trasferimento del bene ma si ha solo la sostituzione, dall’origine, del riscattante al posto del terzo.

Lo ha precisato la Corte di cassazione con sentenza n. 699 del 2010 che ha accolto il ricorso di una società conduttrice di un terreno che ha agito in giudizio per far riconoscere il suo diritto di prelazione. La Corte dopo aver riconosciuto il diritto della prelazione e quindi la legittimità della richiesta di riscatto, ha anche definito che il conduttore di un bene che ha esercitato il riscatto e che detiene l’immobile non deve pagare gli interessi compensativi bensì solo il prezzo, dato che il godimento ha il titolo nel pagamento del canone.

Infine i giudici hanno sostenuto che non va versata l’imposta di registro, avendosi con il riscatto il sub ingresso del riscattante nel contratto di compravendita originario e non un trasferimento di proprietà.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 12 – Al riscatto si paga solo il prezzo - Bresciani

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