L'inadempienza alle norme sulla sicurezza porta alla conversione del contratto a termine
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 04 aprile 2012
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Il datore di lavoro che risulta inadempiente ai dettami delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, in particolare l'assenza della valutazione dei rischi, va incontro alla nullità del termine apposto ai contratti di lavoro determinato.
E' l'importante affermazione contenuta nella sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012, della Corte di cassazione.
Essa aggiunge che, ai sensi del Decreto legislativo n. 368/2001, il divieto di apporre un termine ai contratti di lavoro, quando l'impresa non rispetta le norme imperative in materia di sicurezza del lavoro, ha la sua ratio nell'importanza che va attribuita alla protezione del lavoratore più debole.
Pur se il D.Lgs n. 368/2001 non prevede esplicitamente la conversione del rapporto da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato, tale conseguenza deve comunque essere affermata in considerazione dell'importanza, nell'ambito del rapporto di lavoro, delle disposizioni sulla sicurezza.
Inoltre, al fatto specifico, devono applicarsi anche le norme sopravvenute, ossia il collegato lavoro (L. n. 183/2010), che nel caso di conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato, prevede una sorta di penale, a carico del datore di lavoro, per la nullità del termine apposto, ossia un'indennità omnicomprensiva, la quale si applica a prescindere dall'accertamento di un danno effettivamente subito dal lavoratore.
Sarà comunque il giudice di merito, identificato nella medesima Corte d'appello ma in composizione diversa, a riesaminare la questione per valutare la sussistenza della nullità del termine, attenendosi al principio di diritto per cui “la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazione, è nulla per contrarietà a norma imperativa e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato.”.
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