L’impresa artigiana “ComUnica” con un solo bollo
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 30 marzo 2010
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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24 del 29 marzo 2010, chiarisce che per la presentazione telematica di “ComUnica” al registro delle imprese artigiane, con decorrenza 1° aprile 2010, il bollo previsto per gli atti soggetti all'imposta fin dall'origine (quantificato dall’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642) si paga una volta sola. Dal momento che la successiva pratica d’iscrizione all’albo degli artigiani è solo una documentazione integrativa della prima non è dovuto per essa il pagamento di un ulteriore bollo.
Diversa dagli altri settori, quella relativa alle imprese artigiane è una procedura che prevede con la comunicazione unica l’iscrizione al registro delle imprese e solo successivamente, a seguito di ulteriori adempimenti, sempre per via telematica, l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane. Proprio la successiva comunicazione contenente il numero di protocollo della prima pratica e i dati nei campi relativi all’albo imprese artigiane inviate all’Inps ed eventualmente all’Inail non deve essere assoggettata nuovamente all’imposta di bollo in quanto risulta concretizzata la fattispecie di integrazione documentale relativa a una precedente comunicazione unica già assoggettata all’imposta di bollo.
Inoltre, viene spiegato che non devono essere assoggettate all’imposta in oggetto le domande e gli atti, ancorché inviati tramite la comunicazione unica, che prima dell’introduzione della stessa erano esenti dall’imposta, come la domanda per l’attribuzione della partiva Iva, gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 34 – ComUnica chiede soltanto un bollo – Morina
- ItaliaOggi, p. 28 – Il bollo si paga una volta sola
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