L’imposta sostitutiva rilancia i conferimenti
Pubblicato il 21 aprile 2008
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L’attuale legge finanziaria contempla nuovi vantaggi fiscali per le operazioni straordinarie. La possibilità, cioè, di vedere riconosciuti i maggiori valori derivanti da conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni corrispondendo un’imposta sostitutiva. Ma l’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR merita riflessione nei suoi passaggi poco chiari, ad esempio quale sia il perimetro minimo dell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva, posto che la norma afferma l’applicabilità su tutti i maggiori valori emersi dall’operazione e anche su una parte. Non è infatti chiaro se la scelta di questa parte dipenda solo da una libera valutazione del soggetto societario avente causa dell’operazione o se vi siano vincoli.
In ogni caso, l’opzione per il regime di imposizione sostitutiva non deve riguardare l’intero ammontare dei disallineamenti derivanti dalle operazioni di conferimento neutrale, fusione o scissione: “in caso di applicazione parziale dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione può essere subordinato al rispetto dei limiti minimi” (articolo 1, comma 47, della legge n. 244/07). Perciò, il decreto attuativo stabilirà cosa si intenda per opzione parziale e limite minimo.
Il riallineamento dei valori civili e fiscali con l’opzione per la sostitutiva produrrà effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale si ritiene effettuata la scelta per il regime. Così, se l’operazione è effettuata nel 2008, il riconoscimento fiscale degli ammortamenti decorre dell’anno 2009.
L’imposta va obbligatoriamente versata in tre rate annuali: 30% entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è stata esercitata l’opzione, vale a dire il 16 giugno 2008 per le operazioni esercitate in Unico 2008; 40% e 30% rispettivamente entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi.
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