L’imponibile non sconta gli Ias
Pubblicato il 17 maggio 2007
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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 100 del 16 maggio 2007, prosegue nell’operazione interpretativa di coordinamento tra normativa tributaria e standard contabili internazionali e ribadisce che le regole del Tuir si applicano anche se non coincidenti con quelle dei principi contabili internazionali.
L’Agenzia sottolinea che, anche in seguito all’entrata in vigore dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs, la determinazione del reddito dell’esercizio è conseguenza del principio di derivazione dal risultato del conto economico, rettificato in aumento o in diminuzione in base a specifiche disposizioni di legge di natura tributaria.
Il caso esaminato riguarda una banca che, in base allo Ias 39, aveva reiscritto in bilancio i crediti, in quanto non risultavano trasferiti tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.
Secondo l’Agenzia a tale comportamento non può essere data rilevanza fiscale in quanto l’articolo 109, comma 2, lettera a), del Tuir utilizza, diversamente dal citato principio contabile, un criterio di carattere formale al fine di determinare il momento in cui vengono conseguiti i corrispettivi delle cessioni e le spese di acquisizione dei beni. Per questo, in caso di cessione di crediti, per la determinazione del periodo di competenza si deve avere riguardo al criterio formalistico della stipula del contratto di cessione, mediante il quale si trasferisce la titolarità del diritto di credito. In sostanza si sostiene che la reiscrizione della posta avvenuta in sede di prima applicazione degli Ias/Ifrs, non essendo conforme a quanto previsto dal Tuir deve essere considerata fiscalmente irrilevante.
- ItaliaOggi, p. 33 – L’imponibile non sconta gli Ias – Billa
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