Licenziamento per simulazione di malattia: non occorre la querela di falso
Pubblicato il 28 novembre 2024
In questo articolo:
- Licenziamento disciplinare: malattia contestata anche senza querela di falso
- Il caso oggetto della sentenza
- La decisione della Corte d'appello
- L'analisi della Consulenza tecnica d'ufficio (CTU)
- Il ricorso del datore di lavoro
- La decisione della Corte di cassazione
- Validità del certificato medico come atto pubblico
- Limiti della fede pubblica del certificato medico
- Datore non tenuto a proporre querela di falso
- Tabella di sintesi della decisione
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Il certificato medico redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o il Servizio Sanitario Nazionale è considerato un atto pubblico e fa fede, fino a querela di falso, riguardo alla sua provenienza e ai fatti attestati dal medico.
Tuttavia, la fede fino a querela di falso non si estende ai giudizi valutativi del medico sullo stato di malattia o sull'impossibilità temporanea di lavorare.
Tali giudizi, pur essendo attendibili, non sono incontestabili in sede legale.
Il giudice può anche valutare prove contrarie.
Pertanto, il datore di lavoro non è obbligato a proporre querela di falso per contestare la diagnosi del medico.
Licenziamento disciplinare: malattia contestata anche senza querela di falso
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nel testo della sentenza n. 30551 del 27 novembre 2024.
Il caso oggetto della sentenza
La Suprema corte, in particolare, si è pronunciata sul caso di un lavoratore che era stato licenziato per uso improprio dell'assenza per malattia, tale da far desumere la simulazione della malattia medesima, ovvero per comportamento contrario ai doveri di correttezza, buona fede, fedeltà aziendale nell'esecuzione del rapporto idoneo a determinare il prolungamento della malattia stessa.
La decisione della Corte d'appello
La Corte d'appello aveva giudicato illegittimo il provvedimento di licenziamento, fondando il suo giudizio sull'esito della consulenza medica d'ufficio disposta in sede istruttoria.
Il fatto contestato, ossia, è stato ritenuto insussistente in quanto privo di potenzialità lesiva del vincolo fiduciario, con conseguente dichiarazione di illegittimità del recesso ed applicazione della tutela reintegratoria.
L'analisi della Consulenza tecnica d'ufficio (CTU)
La CTU, nel dettaglio, aveva escluso che le condotte poste in essere dal dipendente, ovvero le attività fisiche espletate durante la malattia, fossero incompatibili rispetto alla situazione patologica descritta dai certificati medici presentati dal prestatore.
Il perito del giudice aveva inoltre escluso che le condotte descritte fossero idonee a causare un ritardo nella guarigione o un peggioramento del quadro complessivo.
Il ricorso del datore di lavoro
La società datrice di lavoro aveva impugnato la decisione di merito davanti alla Corte di cassazione, deducendo, tra i motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c., 221 c.p.c., e 5 dello Statuto dei lavoratori.
Secondo la sua difesa, la Corte territoriale aveva erroneamente affermato che il datore che intenda contestare in giudizio la sussistenza della malattia del proprio dipendente deve proporre querela di falso con riguardo alla certificazione medica.
La decisione della Corte di cassazione
La Cassazione ha ritenuto fondata tale doglianza, alla luce del consolidato orientamento enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di validità e uso del certificato medico nel contesto di un procedimento giudiziario di licenziamento disciplinare per abuso del periodo di malattia.
Validità del certificato medico come atto pubblico
Il certificato medico redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), utilizzato per il controllo dello stato di malattia del lavoratore, è considerato un atto pubblico. Questo significa che il certificato, fino a prova contraria tramite querela di falso, ha valore legale e fa fede riguardo alla sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha emesso (il medico) e sui fatti che il medico attesta essere accaduti sotto la sua osservazione.
Limiti della fede pubblica del certificato medico
Tuttavia, la fede pubblica attribuita al certificato medico non si estende in modo assoluto anche ai giudizi espressi dal medico in merito alla gravità della malattia e all'impossibilità temporanea di svolgere la prestazione lavorativa. Sebbene tali giudizi siano ritenuti altamente attendibili, in virtù della qualifica professionale del medico, essi non sono considerati come verità incontrovertibili nel contesto di un processo legale.
In altre parole, il giudice ha la possibilità di prendere in considerazione anche altre prove che potrebbero contraddire la valutazione del medico.
Datore non tenuto a proporre querela di falso
Per questa ragione, il datore di lavoro che desidera contestare la diagnosi espressa dal medico non è obbligato a proporre una querela di falso, procedura legale volta a dimostrare che il certificato è falso.
La sentenza d'appello, che aveva erroneamente sostenuto che fosse necessario il ricorso a tale querela per contestare l'esattezza della diagnosi, è stata dunque annullata con rinvio, in quanto errata.
In conclusione, il certificato medico ha un'importante valenza probatoria, ma non impedisce al giudice di valutare elementi probatori contrari. Inoltre, il datore di lavoro può contestare la diagnosi senza dover necessariamente ricorrere a una querela di falso, come erroneamente indicato nella sentenza d'appello.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del Caso | Questione Dibattuta | Soluzione della Corte di Cassazione |
---|---|---|
Un lavoratore è stato licenziato per uso improprio dell'assenza per malattia, che si pensava fosse simulata, violando i doveri di buona fede e fedeltà aziendale. La Corte d'Appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo che la condotta non fosse lesiva del vincolo fiduciario. | Se il datore di lavoro deve proporre querela di falso per contestare la diagnosi medica contenuta nel certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o il Servizio Sanitario Nazionale. | La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d'appello, stabilendo che il datore di lavoro non è obbligato a proporre querela di falso per contestare la diagnosi del medico. Ha chiarito che il certificato medico ha valore di atto pubblico, ma la fede pubblica non si estende ai giudizi del medico sulla gravità della malattia e sull'impossibilità di lavorare, che possono essere contestati con altre prove. |
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