Licenziamento illegittimo nel pubblico impiego: calcolo indennità sul TFR

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L’indennità risarcitoria del dipendente pubblico illegittimamente licenziato va calcolata in base a un parametro uniforme, indipendentemente dal regime di fine rapporto (TFR o IPS).

Indennità risarcitoria nel pubblico impiego. Consulta: questione non fondata  

Con la sentenza n. 144 del 7 ottobre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego – T.U.P.I.), come modificato dal D.lgs. n. 75/2017.

Il giudice rimettente, il Tribunale di Trento, aveva contestato la norma nella parte in cui commisura l’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo alla retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto (TFR), anche per i lavoratori soggetti al diverso regime dell’indennità premio di servizio (IPS).

La Corte ha invece chiarito che tale criterio di calcolo non viola il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, poiché il riferimento al TFR costituisce un parametro legale uniforme e astratto, valido per tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati, indipendentemente dal regime previdenziale applicabile.

Il caso e la questione sollevata dal Tribunale di Trento  

La vicenda  

Un dirigente medico dell’Azienda sanitaria di Trento, licenziato nel 2021 e successivamente reintegrato, ha chiesto la liquidazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 63 T.U.P.I.
Il Tribunale, ritenendo che la norma penalizzasse i lavoratori in regime IPS, ha sollevato questione di costituzionalità, sostenendo che la base retributiva utile al calcolo dovesse variare in base al regime previdenziale effettivamente applicabile (TFR o IPS).

Il dubbio di costituzionalità  

Secondo il giudice rimettente, l’applicazione letterale della norma avrebbe determinato una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici illegittimamente licenziati: quelli in regime IPS avrebbero percepito un risarcimento inferiore, fondato su una retribuzione meno ampia rispetto a quella considerata per il TFR.

Le motivazioni della Corte costituzionale  

La Consulta ha respinto tale impostazione, affermando che il richiamo al TFR, contenuto nell’art. 63 T.U.P.I., non si riferisce all’emolumento realmente spettante, ma individua un parametro di calcolo uniforme per la quantificazione dell’indennità risarcitoria.

Il legislatore, intervenendo nel 2017 con il d.lgs. n. 75, ha inteso armonizzare la disciplina dei licenziamenti nel pubblico impiego contrattualizzato, introducendo un meccanismo unitario di tutela composto da:

  • reintegrazione nel posto di lavoro, e
  • indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione utile per il TFR, fino a un massimo di ventiquattro mensilità.

La Corte costituzionale ha inoltre precisato che la scelta del regime previdenziale (TFR o IPS) riguarda la fase fisiologica di cessazione del rapporto di lavoro e non incide sulla fase patologica del licenziamento illegittimo.

La norma, pertanto, non determina una discriminazione, ma realizza l’obiettivo di uniformare le tutele per tutti i dipendenti pubblici.

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