Licenziamento GMO, riattivazione procedure di conciliazione

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Licenziamento GMO, riattivazione procedure di conciliazione

Con la nota n. 5186 del 16 luglio 2021, l’INL ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per GMO. Come noto il legislatore, con diversi interventi normativi, ha inteso arginare durante il periodo di emergenza epidemiologica il ricorso ai licenziamenti collettivi ed individuali per GMO anche provvedendo a sospendere le procedure già avviate al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive.

Divieto di licenziamento 2021, la disciplina

Attualmente, la disciplina del cd. “divieto di licenziamento” si ricava dalla lettura in chiave sistematica delle disposizioni degli ultimi decreti legge emanati (D.L. n. 41/2021, D.L. n. 73/2021 e D.L. n. 99/2021).

In particolare, l’art. 8, co. 9, del D.L. n. 41/2021 ha previsto per le aziende individuate al comma 1 (ovvero aziende del settore industriale che hanno presentato “domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) il blocco dei licenziamenti collettivi ex artt. 4, 5 e 24, L. n. 223/1991 e individuali per GMO fino al 30 giugno 2021, nonché la sospensione delle procedure di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.

Il comma 10 del medesimo articolo, relativamente alle imprese di cui ai commi 2 e 8 (ovvero a quelle aventi diritto all’assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga, nonché a quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA) ha precluso, fino al 31 ottobre 2021, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, inibendo altresì le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.

Il medesimo termine del 31 ottobre è stato fissato per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio. Tuttavia, l’art. 43 del D.L. n. 73/2021 ha introdotto una ulteriore eccezione in forza della quale, se tali aziende richiedono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, risulta esteso il divieto di licenziamento sino a tale data.

Blocco licenziamenti, le nuove regole

Alla luce di quanto appena detto, a decorrere dal 1° luglio 2021, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della CIGO individuate ex art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015 (riferibile sostanzialmente ad industria e manifatturiero).

Gli ulteriori interventi normativi, dunque, hanno esteso il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno 2021. In particolare:

  • per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, il divieto di licenziamento è esteso sino al 31 ottobre 2021 in virtù della possibilità di accedere ad ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre. Il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale;
  • per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, la possibilità di licenziare è inibita ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021.

La ratio delle norme in questione risiede, quindi, nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e dunque al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito.

Contratto di solidarietà in deroga, la conciliazione

L’art. 40, co. 1, inoltre, ha previsto la possibilità di stipulare un contratto di solidarietà in deroga al quale il legislatore non ha espressamente connesso la prosecuzione del divieto di licenziamento. Va, tuttavia, considerata la finalità difensiva propria del contratto di solidarietà, volto ad evitare esuberi e licenziamenti del personale, che costituisce elemento essenziale degli accordi di cui all’art. 21, co. 5, del D.Lgs. n. 148/2015.

Al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione ex art. 7 della L. n. 604/1966 riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, l’INL ha ritenuto opportuno predisporre un modello di istanza specifico (“Modulo INL 20/bis”).

Nelle more della trattazione della procedura conciliativa gli Uffici avranno cura di verificare, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.

Ammortizzatori sociali in alternativa della cessazione del rapporto di lavoro

Si rammenta, infine, che le Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) hanno condiviso con le OO.SS (CGIL, CISL e UIL) al tavolo con il Governo, un avviso comune con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro.

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