Licenziamenti collettivi: obblighi consultivi anche nei confronti dei dirigenti
Pubblicato il 01 agosto 2024
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In tema di licenziamenti collettivi, l'obbligo delle imprese di seguire le procedure di consultazione sindacale vale anche se sono coinvolti dei dirigenti, in linea con la normativa europea.
Le violazioni delle procedure stabilite dalla Legge n. 223/1991 possono comportare la dichiarazione di illegittimità dei licenziamenti e l'obbligo per l'impresa di pagare una significativa indennità ai dirigenti coinvolti.
Licenziamenti collettivi: obbligo di informazione e consultazione anche per i dirigenti
Con ordinanza n. 21299 del 31 luglio 2024, la Corte cassazione, Sezione Lavoro, si è occupata del licenziamento che una società aveva irrogato nei confronti di un dirigente.
La Corte d'Appello aveva ritenuto che il recesso impugnato fosse riconducibile alla procedura di licenziamento collettivo che aveva coinvolto i dipendenti e che la società avesse l'obbligo di svolgere la consultazione sindacale anche con il sindacato rappresentativo dei dirigenti.
La società si era opposta alla decisione della Corte territoriale, avanzando ricorso davanti alla Corte di legittimità.
Tre motivi i motivi principali avanzati dalla ricorrente:
- Errata applicazione dell'art. 24 della Legge n. 223/1991.
- Illogicità e contraddittorietà della pronuncia della Corte d'Appello.
- Violazione delle procedure di mobilità sindacale.
La questione, in altri termini, verteva sull'applicabilità delle disposizioni della Legge n. 223/1991, relativa ai licenziamenti collettivi, ai dirigenti.
In particolare, si discuteva dell'estensione delle garanzie procedurali stabilite dalla direttiva 98/59/CE anche ai dirigenti.
La decisione della Corte di cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi di ricorso della società, ritenendo corretta l'interpretazione resa dalla Corte d'Appello in merito all'obbligo di consultazione sindacale anche per i dirigenti.
Nella decisione, gli Ermellini hanno escluso che nella disciplina europea vi sia traccia di una distinzione tra licenziamenti collettivi intimati all'esito di una sospensione dell'attività produttiva come la CIGS ovvero disposti senza tale previa sospensione.
Tale distinzione si rivelava, dunque, irrilevante ai fini della procedura consultiva e informativa per cui era causa.
Ebbene, nel caso esaminato la Corte di merito non aveva affatto affermato che le procedure di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 e di cui all'art. 24 della Legge n. 223/1991 fossero uguali o assimilabili a tutti gli effetti.
I giudici di gravame avevano correttamente sostenuto, invece, che, "ai fini della degli obblighi di consultazione e informazione di cui alla direttiva europea concernente ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in tutti i casi di licenziamento collettivo dette procedure di informazione e consultazione si devono applicare anche ai dirigenti".
In altri termini, l'impresa che intende procedere a un licenziamento collettivo, includendo i dirigenti, deve attenersi all'obbligo di informare e consultare le loro rappresentanze.
E questo sia nei casi di licenziamenti collettivi per riduzione del personale sia nei casi di licenziamenti collettivi post-mobilità.
Questo obbligo deriva dal fatto che l'esclusione dei dirigenti dalle procedure previste dalla normativa europea è risultata in contrasto con essa, determinando una modifica normativa specifica per rispettare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea.
La Legislazione italiana, in altri termini, ha dovuto includere i dirigenti nella procedura collettiva da esuberi, conformemente alla Direttiva 98/59/CE, proprio per sanare la precedente violazione.
La Cassazione ha dunque concordato con la Corte d'Appello: la datrice di lavoro non aveva rispettato le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge, con conseguente illegittimità del licenziamento.
E' stato confermato, in tale contesto, anche l'obbligo di pagamento di un'indennità in favore del dirigente licenziato.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del Caso | La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dirigente da parte di una società, condannando la datrice di lavoro al pagamento di 12 mensilità di retribuzione, oltre accessori. La società ha impugnato la decisione, portando il caso alla Corte di Cassazione. |
Questione Dibattuta | Applicabilità delle disposizioni della legge n. 223/1991, relative ai licenziamenti collettivi, anche ai dirigenti. Si discuteva se le garanzie procedurali stabilite dalla direttiva 98/59/CE dovessero estendersi anche ai dirigenti, obbligando le imprese a consultare i sindacati rappresentativi dei dirigenti in caso di licenziamenti collettivi. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha confermato che le procedure di licenziamento collettivo previste dalla legge n. 223/1991 si applicano anche ai dirigenti. La Corte ha respinto i motivi di ricorso della società, ritenendo corretta l'interpretazione della Corte d'Appello riguardo all'obbligo di informazione e consultazione sindacale anche per i dirigenti. |
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