Licenziamento collettivo illegittimo se tarda la comunicazione ai sindacati
Pubblicato il 15 maggio 2017
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Non può essere prevista alcuna deroga all’obbligo, in caso di licenziamento collettivo per cessazione dell' attività aziendale, di effettuare la comunicazione riguardante i criteri di scelta dei lavoratori che vengono licenziati entro il termine di 7 giorni come previsto dall’articolo 4, comma 9, della L. n. 223/1991 (modificato dall’articolo 1, comma 44, della L. n. 92/2012).
La precisazione arriva dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11404/2017.
Anche se vi è azzeramento di tutto l’organico il termine di 7 giorni è vincolante
In discussione è il ricorso presentato da un dipendente di un’azienda che aveva effettuato un licenziamento collettivo ed aveva proceduto ad inviare la comunicazione finale, con la quale si indicano i criteri di scelta dei lavoratori licenziati, oltre due mesi dopo la comunicazione dei licenziamenti ai lavoratori coinvolti.
Sul punto l’azienda chiamata in causa si è difesa sostenendo che il licenziamento collettivo era dovuto alla chiusura totale dell’azienda, azzerando tutto l’organico, e quindi si era ritenuto che il termine di 7 giorni non fosse vincolante in quanto i criteri di scelta non rilevavano essendosi proceduto a licenziare tutto il personale.
La Corte ricorda che l’obbligo di comunicazione dei motivi della scelta esplica la funzione di permettere il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, al fine di evitare elusioni della norma.
Anzi, la Corte costituzionale ha affermato che anche il caso di cessazione dell’attività aziendale deve essere ricompresa nella procedura in discorso dato che la normativa è diretta a limitare le conseguenze della crisi.
Di conseguenza la procedura indicata deve ritenersi connotata da rigidità e la violazione del rispetto dei 7 giorni come termine per la comunicazione dei criteri di scelta determina l’inefficacia del licenziamento.
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