Licenziamenti per cessazione di appalto e conciliazione obbligatoria

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 5382 del 2 aprile 2015, rispondendo ad un quesito posto da una Direzione Territoriale del Lavoro, ha chiarito che in caso di licenziamento di più di 4 lavoratori per cessazione anticipata di un contratto di appalto senza subentro di altra azienda, non è ammissibile la procedura di cui all’art. 7 Legge n. 604/1966, ovvero il tentativo obbligatorio di conciliazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Al caso di specie, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ritiene applicabile il disposto di cui all'art. 24, Legge n. 223/1991 (licenziamenti collettivi), atteso che l'esclusione della norma in questione, espressamente prevista dall'art. 7 comma 4 bis del D.L. 248/2007, è riferita esclusivamente alle ipotesi di cambio appalto con subentro di azienda e riassunzione del personale "a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore (...)".
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