Legittimo affidare ad avvocati “esterni” i contenziosi comunali
Autore: Eleonora Mattioli
Pubblicato il 27 febbraio 2015
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Il Comune può legittimamente affidare la gestione dei propri contenziosi ad un avvocato esterno se la carenza nel proprio organico, compromette il regolare svolgimento dell’attività legale e purché si tratti, in ogni caso, di incarichi temporanei.
E’ quanto affermato dal Tar della Campania, prima sezione, con provvedimento n. 826 del 4 febbraio 2015, rigettando il ricorso di un dipendente comunale con incarico di funzionario amministrativo avvocato, avverso la delibera con cui la Giunta comunale aveva disposto l’affidamento ad un professionista esterno dell’incarico di “patrocinio, rappresentanza e difesa nei giudizi dinnanzi al Tribunale civile in cui l’ente sia parte attiva o passiva”.
Lamentava il ricorrente come detta delibera fosse lesiva della propria posizione di avvocato all’interno dell’Ente, nonché, adottata in violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione.
Con il provvedimento in esame, il Tar ha tuttavia respinto le sue ragioni, ritenendo il provvedimento impugnato, legittimamente motivato dalla oggettiva insufficienza di un solo avvocato a gestire “l’enorme carico di contenzioso” dell’Ente.
La delibera in questione, tra l’altro, ha correttamente fatto presente – a sostegno dell’esternalizzazione dei servizi legali – come vi sia la necessità di provvedere celermente al recupero degli ingenti crediti di detto Comune, che altrimenti rischierebbero di prescriversi.
Il provvedimento impugnato pertanto – ha precisato il Tar – non costituisce affatto violazione dei principi di efficienza e di efficacia della p.a., né tantomeno di economicità, se si considera che il corrispettivo previsto per il professionista esterno è senz’altro conveniente per l’Ente e nettamente inferiore a quello applicato in riferimento ad incarichi precedenti.
Né la delibera risulta lesiva delle prerogative dell’avvocato ricorrente, non comportando un disconoscimento della sua autonomia ed ’indipendenza circa la gestione, a lui rimanente, di ulteriori contenziosi pregressi.
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