Legge su autonomia differenziata: la sentenza della Corte costituzionale
Pubblicato il 03 dicembre 2024
In questo articolo:
- Corte costituzionale: la sentenza n. 192/2024
- Interpretazione dell'art. 116 della Costituzione
- Il ruolo del principio di sussidiarietà
- La decisione della Consulta
- Profili di incostituzionalità rilevati
- Previsioni interpretate in modo costituzionalmente orientato
- I compiti di Parlamento e Corte costituzionale
- Tabella di sintesi della decisione
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E' stata depositata la sentenza con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legge sull'autonomia differenziata (Legge n. 86/2024).
La Consulta - si rammenta - ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità relativa all'intera normativa, ritenendo tuttavia illegittime alcune disposizioni specifiche contenute nel medesimo testo legislativo, in quanto non rispettose dei principi costituzionali, in particolare l'unità della Repubblica e il principio di sussidiarietà.
La decisione della Corte era stata anticipata con comunicato stampa diffuso il 14 novembre 2024.
Corte costituzionale: la sentenza n. 192/2024
La pronuncia della Corte costituzionale n. 192 del 3 dicembre 2024 riguarda i giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania.
I ricorsi sollevavano diverse questioni di legittimità costituzionale, che, pur essendo in parte sovrapponibili, sono state suddivise dalla Corte nelle seguenti aree tematiche:
- questioni generali relative all'interpretazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
- questioni riguardanti le fonti del diritto;
- questioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni;
- questioni in materia di leale collaborazione;
- questioni di natura finanziaria;
- altre questioni.
Interpretazione dell'art. 116 della Costituzione
Prima di procedere all'esame delle varie questioni, la Corte ha ritenuto opportuno soffermarsi sull’interpretazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, introdotto con la riforma costituzionale del 2001.
Per la Corte, questa disposizione, che permette di superare l'uniformità nella distribuzione delle competenze per valorizzare il regionalismo italiano, deve essere interpretata all'interno del contesto più ampio della forma di Stato italiano, la quale, pur riconoscendo l'autonomia delle regioni, sancisce altresì l'unità e l'indivisibilità della Repubblica.
La Costituzione italiana - ha spiegato la Consulta - prevede un regionalismo che conferisce alle regioni una autonomia politica, la quale si traduce in autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, e garantisce anche l'autonomia degli enti locali.
Tale autonomia, tuttavia, non è assoluta, ma è sempre subordinata ai principi costituzionali di unità e coesione nazionale.
Il ruolo del principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà, che guida la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, gioca un ruolo centrale nell'interpretazione dell'articolo 116, terzo comma.
Infatti, tale principio implica che le funzioni pubbliche vengono assegnate al livello di governo più adeguato in base alla natura della funzione stessa e al contesto in cui essa viene esercitata.
La preferenza, ossia, va sempre dato al livello più prossimo ai cittadini, ma, in alcuni casi, la funzione può essere meglio svolta a un livello più elevato di governo.
Nonostante le modifiche introdotte dalla riforma del 2001, la Costituzione non ha equiparato completamente lo Stato e le regioni in termini di poteri e funzioni.
Infatti, la riforma del Titolo V ha migliorato l'autonomia regionale, ma non ha eliminato la centralità dello Stato e la sua funzione di garantire l'unità del sistema politico e istituzionale.
Il regionalismo non è quindi un fenomeno duale, ma cooperativo, e deve essere improntato alla leale collaborazione tra lo Stato e le regioni. Il principio di collaborazione leale richiede che il trasferimento di poteri dallo Stato alle regioni non avvenga in modo conflittuale, ma con un obiettivo comune di promuovere il bene collettivo e garantire i diritti dei cittadini.
L'articolo 116, terzo comma, ciò posto, deve essere interpretato alla luce del principio di sussidiarietà, e dunque la devoluzione di competenze non può riferirsi a materie generali, ma solo a specifiche funzioni.
In conclusione, la differenziazione prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, pur consentendo alle regioni di acquisire maggiore autonomia, deve essere compresa all'interno di un modello che non minacci l'unità e la coesione sociale, ma che anzi contribuisce al miglioramento delle politiche pubbliche.
La ripartizione delle funzioni tra Stato e regioni, secondo il principio di sussidiarietà, deve essere vista come un modo per garantire l'efficacia delle politiche e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, sempre nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e del bene comune.
La decisione della Consulta
Profili di incostituzionalità rilevati
Tornando all'esame delle questioni sollevate, in particolare, la Consulta ha criticato la possibilità che la legge trasferisca intere materie o ambiti di materie dalle Regioni allo Stato, sostenendo che le devoluzioni dovrebbero riguardare solo specifiche funzioni legislative e amministrative, giustificate in base al principio di sussidiarietà e adattate alle esigenze di ciascuna regione.
Inoltre, ha dichiarato incostituzionale la delega al Governo per determinare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) senza criteri chiari (e con il rischio di limitare il ruolo costituzionale del Parlamento), così come il ricorso a decreti interministeriali per modificare le aliquote tributarie in caso di scostamento tra fabbisogno di spesa e gettito.
Infine, la Corte ha considerato incostituzionale la facoltatività per le Regioni destinatarie della devoluzione di contribuire agli obiettivi di finanza pubblica, un aspetto che potrebbe indebolire i vincoli di solidarietà e unità tra le Regioni e lo Stato.
Ha anche ritenuto inappropriata l’estensione della legge alle Regioni a statuto speciale, che, secondo la Corte, devono seguire le procedure previste dai loro statuti per ottenere maggiore autonomia.
Previsioni interpretate in modo costituzionalmente orientato
Per il resto, la Corte Costituzionale ha interpretato alcune disposizioni della legge sull'autonomia differenziata in modo conforme ai principi costituzionali.
Nel dettaglio, ha precisato che l'iniziativa legislativa per la legge di differenziazione non è esclusivamente riservata al Governo, ma coinvolge anche il Parlamento, che ha il potere di emendare l'intesa e, se necessario, rinegoziarla. Ha inoltre chiarito che la legge non è una mera approvazione dell’intesa, ma implica un processo di revisione parlamentare.
Per quanto riguarda i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), la Corte ha specificato che la necessità di predeterminare i LEP riguarda solo alcune materie, distinguendo tra "materie LEP" e "materie-no LEP". Se una materia è qualificata come "no-LEP", i trasferimenti ad essa relativi non possono riguardare funzioni che implicano diritti civili e sociali.
La Corte ha anche stabilito che le risorse per le funzioni trasferite, determinate tramite compartecipazioni al gettito tributarie, non dovranno essere calcolate sulla base della spesa storica, ma dovranno essere fissate in base a costi e fabbisogni standard, garantendo efficienza.
Inoltre, ha ribadito che la clausola di invarianza finanziaria richiede che, durante la conclusione dell’intesa, si consideri il quadro complessivo della finanza pubblica, gli andamenti economici e il rispetto degli obblighi europei.
I compiti di Parlamento e Corte costituzionale
Il Parlamento - ha concluso la Corte - ha il compito di colmare i vuoti normativi derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate, rispettando i principi costituzionali, per garantire la piena funzionalità della legge.
La Corte Costituzionale, invece, rimane competente a valutare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, se queste vengono impugnate da altre Regioni o in via incidentale.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Questione dibattuta | Soluzione della Corte |
---|---|---|
La Corte Costituzionale ha esaminato la legge sull'autonomia differenziata (Legge n. 86/2024) e le questioni sollevate dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. | La costituzionalità della legge sull'autonomia differenziata, con particolare riferimento all'interpretazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione e ad alcune disposizioni specifiche. | La Corte ha rigettato la questione di costituzionalità sull'intera legge, ma ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni specifiche (ad esempio, delega al Governo per determinare i LEP e la possibilità di trasferire intere materie). |
La Corte ha affermato che la devoluzione delle competenze deve riguardare solo specifiche funzioni, non intere materie, e che il principio di sussidiarietà deve guidare tale ripartizione. | ||
Ha inoltre sottolineato che la legge deve rispettare il principio di collaborazione leale tra Stato e Regioni e tutelare l'unità e la coesione sociale della Repubblica. |
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