Legge sulla manipolazione di competizioni sportive: in vigore

Pubblicato il



Legge sulla manipolazione di competizioni sportive: in vigore

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (n. 113 del 16 maggio 2019) è stata pubblicata la Legge n. 39 del 3 maggio 2019, in materia di frodi sportive.

Il provvedimento è volto a ratificare e dare piena esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Con esso, è altresì indicata, come autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Frodi sportive con confisca, anche per equivalente

Le nuove disposizioni introducono alcune novità, di rilievo penale, per quanto riguarda i reati di frode nelle competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

Si prevede, a modifica della Legge n. 401/1989, che nei casi di condanna o di patteggiamento, per i suddetti delitti:

  • sia sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo;
  • nei casi in cui non sia possibile la confisca diretta possa ordinarsi anche la confisca per equivalente di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona.

Sanzioni per persone giuridiche coinvolte 

L’ulteriore novità si sostanzia nell’introduzione di un nuovo articolo, 25-quaterdecies, nel Decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Con questo, viene disposto che, in relazione alla commissione di reati di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, si applichino, all'ente persona giuridica eventualmente coinvolto, le seguenti sanzioni pecuniarie:

  • in caso di delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  • in caso di contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Contestualmente, è anche sancita l’applicazione delle sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a un anno.

La nuova legge, per espressa previsione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta, ovvero dal 17 maggio 2019.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 13 aprile 2019 - Frodi sportive: via libera al Disegno di legge – Pergolari

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito