Frodi sportive: via libera al Disegno di legge
Pubblicato il 13 aprile 2019
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L’Aula della Camera, nella seduta dell’11 aprile 2019, ha definitivamente approvato il testo di un disegno di legge recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”.
Il provvedimento era stato già approvato, dal Senato, lo scorso 27 febbraio.
Il Ddl è volto a dare piena esecuzione alla Convenzione citata, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché ad indicare come autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Introdotte, in particolare, alcune novità in tema di frodi sportive.
Confisca penale, anche per equivalente
Così, in materia di applicazione di pene accessorie, viene introdotto un nuovo articolo, il 5-bis, nella Legge n. 401/1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) che riguarda la confisca.
Si prevede che nei casi di condanna o di patteggiamento, per il delitto di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, sia sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo.
Inoltre, viene sancito che qualora non sia possibile procedere alla confisca, il giudice sia tenuto ad ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona.
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
A seguire, le norme del Ddl introducono anche un nuovo articolo nel Decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Si tratta dell'art. 25-quaterdecies che disciplina la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Viene disposto, in particolare, che in relazione alla commissione dei medesimi reati di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, si applicano, all'ente persona giuridica eventualmente coinvolto, le seguenti sanzioni pecuniarie:
- per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
Contestualmente, viene sancita anche l’applicazione delle sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a un anno.
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