Legge di delegazione europea e Legge europea 2018 approvate in via preliminare

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Legge di delegazione europea e Legge europea 2018 approvate in via preliminare

Approvati dal Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, in esame preliminare, due disegni di legge che recano, rispettivamente:

  • delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2018);

  • disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 2018).

Recepimento direttive europee e attuazione di altri atti della Ue

La Legge di delegazione europea delega il Governo ad adeguare l’ordinamento interno al diritto comunitario, recependo le direttive e gli altri atti della Ue, che sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale europea.

Nello specifico, il testo della Legge di delegazione europea 2018 incarica l’Esecutivo di attuare – tra le tante - le direttive riguardanti:

  • gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni;

  • lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica;

  • la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

  • l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti;

  • la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale;

  • i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea;

  • la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;

  • la prestazione energetica nell’edilizia e l’efficienza energetica;

  • l’attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea.

Adempimento degli obblighi comunitari

La Legge annuale europea, invece, interviene sulle due procedure di infrazione aperte dall’Ue, dà attuazione alle direttive scadute e di prossima scadenza e garantisce il completamento esecutivo di altre.

Inoltre, la stessa garantisce la piena attuazione di due regolamenti europei, uno riguardante le aste delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, l’altro i diritti doganali.

Le novità della Legge annuale 2018, che riguardano l’Agenzia delle Dogane prevedono esplicitamente:

  1. di intervenire sul regime Iva dei servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, stabilendo che per la non imponibilità in caso di esportazione, transito o importazione temporanea sia sufficiente che i corrispettivi siano stati inclusi nella base imponibile;
  2. di intervenire sulla prescrizione dei reati doganali, fissando il termine a sette anni.

Fondi pensione: adeguamenti della normativa sui controlli

Nello stesso Consiglio dei ministri di ieri, sempre su proposta del Ministro per gli affari europei e dei Ministri competenti, è stato approvato anche lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue 2016/2341 (Iorp II) relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Con l’approvazione in via definitiva del provvedimento, le forme di previdenza complementare interessate dovranno procedere con un aggiornamento della loro disciplina, così da risultare conformi con la nuova normativa Ue che dovrà essere recepita entro il 13 gennaio 2019.

I fondi pensione che si dovranno adeguare alle norme del diritto europeo sono quelli privati, di secondo pilastro, non finanziati tramite accantonamenti a riserva contabile.

Gli aspetti che dovranno essere rivisti sono quelli riguardanti:

  • la governance, per cui le forme pensionistiche dovranno dotarsi di un processo che assicuri una gestione sana e prudente;

  • la gestione dei rischi, che insieme alla funzione di revisione interna, dovrà essere perfettamente integrata nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo;

  • la comunicazione agli iscritti di tutte le principali informazioni, che dovrà avvenire su base almeno annuale (l’iscritto dovrà ricevere un documento individuale con la riconciliazione della prestazione maturata e una proiezione della copertura prevista al momento del pensionamento).

Gli effettivi adeguamenti da introdurre dipenderanno dalla specifica situazione di ciascun fondo. Infatti, le nuove disposizioni saranno recepite secondo un principio di proporzionalità da applicarsi con riferimento a natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione.

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