Legge di bilancio 2024: principali novità fiscali

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Legge di bilancio 2024: principali novità fiscali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (cd. Legge di bilancio 2024), a decorrere dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore numerose novità in materia fiscale. Nella disamina che segue si fornisce un primo quadro di sintensi delle principali disposizioni previste.

Scritture di magazzino, chance per la regolarizzazione

Prevista la possibilità di regolarizzare le scritture di magazzino adeguandole alla giacenza effettiva. Si tratta di una eventualità, circoscritta al periodo in corso al 31.12.2023 (periodo di imposta 2023 per i soggetti solari) – e già prevista in passato (con la finanziaria 2000) - che risulta particolamente vantaggiosa  per le aziende che hanno disallineamenti nelle giacenze di magazzino.

Interessati dalla nuova disposizione sono gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali (nella sostanza si tratta dei soggetti OIC adopter). Sul piano oggettivo, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino dovrebbe seguire le linee tracciate dalla C.M.n.115/2000.

In tale documento di prassi viene evidenziato che ad essere interessati dall’adeguamento sono i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili. Operativamente, l’adeguamento del magazzino può essere effettuato mediante l'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse. In particolare, l'adeguamento potrà riguardare contemporaneamente ipotesi di eliminazione e di iscrizione di esistenze iniziali. L'eliminazione delle esistenze iniziali può essere effettuata con riferimento sia alle quantità che ai valori.

E' possibile, quindi, eliminare le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive ovvero ridurre i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino in quanto superiori a quelli effettivi. L'eliminazione totale o parziale di esistenze iniziali provoca, direttamente o indirettamente, una diminuzione del netto patrimoniale, senza peraltro generare un onere fiscalmente deducibile. Pertanto, l'importo derivante dall'eliminazione delle esistenze iniziali, se imputato a conto economico, va indicato tra le variazioni in aumento del risultato d'esercizio in sede di dichiarazione dei redditi. La rappresentazione contabile della eliminazione è libera da un punto di vista fiscale, fatti salvi i vincoli civilistici in relazione alla veste giuridica del soggetto operante (imprenditore individuale, società di persone, società di capitali). In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento sia dell'Iva non assolta che di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP non pagate.

Per quanto riguarda l’Iva, questa viene determinata applicando l’aliquota media riferibile all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto. L’aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato. L’imposta sostitutiva, invece, è determinata applicando l'aliquota del 18% alla differenza tra l'ammontare dell'imponibile Iva e il valore eliminato. L'iscrizione di esistenze iniziali è consentita unicamente con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse. Non è, invece, consentita l'iscrizione (correzione in aumento) di valori precedentemente sottostimati, che configura una mera rivalutazione. In ogni caso, l’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.

L’adeguamento dovrebbe avere riflessi nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023. Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

Da ultimo, occorre segnalare che l'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori. In particolare, il minor o maggior valore indicato per le esistenze iniziali relative al periodo di imposta 2023 non determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie (quali, ad esempio, l'irregolare tenuta delle scritture contabili, la presentazione di dichiarazione infedele, l'omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili). I valori risultanti dall'adeguamento delle esistenze iniziali sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo di imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti al 2023 (ossia 2022 e anteriori). Inoltre, l'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati nonché sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2024. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Esclusioni dal reddito imponibile dei lavoratori 

Anche per l'anno d’imposta 2024, viene innalzato il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei cd. fringe benefit, con un ampliamento della platea dei beneficiari. La novella norma prevede, infatti, limitatamente al periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Nello specifico, il limite ordinario di 258,23 euro è aumentato fino a 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2 del Tuir) ovvero a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Al riguardo, si rammenta che:

  • il regime generale di esenzione  di cui all'articolo 51, comma 3 del Tuir concerne non solo il reddito imponibile Irpef ma anche la base imponibile della contribuzione previdenziale;
  • in base all'articolo 12, comma 2 del Tuir  sono fiscalmente a carico i figli che hanno un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24  anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

Ai fini del beneficio - secondo l’interpretazione già seguita dall’Agenzia delle entrate (circolare 23/E/2023) in relazione alla precedente norma transitoria (concernente il periodo di imposta 2023) - la “condizione” a cui è subordinato il limite più elevato (pari a 2.000  euro) è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio). dell’assegno unico e universale per i figli a carico. In base alla norma possono rientrare nei predetti limiti di esclusione anche le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento, non solo delle utenze domestiche di acqua, elettricità e gas, come nell’anno 2023, ma anche delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni            

E’ riproposta, anche per il 2024 la disposizione - già contenuta nella legge di bilancio per l’anno 2023 - in materia di rivalutazione di terreni e partecipazioni. In particolare, si estende l’applicazione delle disposizioni dei commi da 5 a 7 dell’articolo 5 della L.488/2001 alla “rideterminazione” dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

ATTENZIONE : i commi da 5 a 7 del citato articolo 5 della L.448/2001 stabiliscono le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, secondo cui il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. In particolare, il comma 5 dispone che se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società/ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. L’assunzione del valore così definito quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2024, prevedendo un interesse, da versarsi contestualmente, pari al  3% sull’importo delle rate successive alla prima.  

Anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024.

La nuova disposizione consente, poi, di rideterminare a fini fiscali le plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2024. La rideterminazione consiste nell’assumere, a fini fiscali, il valore normale degli stessi al mese di dicembre 2023.

ATTENZIONE: secondo l’articolo 9 del Tuir il valore normale è determinato per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.  L’articolo 67, comma 1, lett.c) e c-bis) del Tuir definisce le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (lettera c)) e le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (lettera c-bis).

Sui valori di acquisto delle partecipazioni (negoziate e non negoziate) e dei terreni edificabili  con destinazione agricola rideterminati si applichino le imposte sostitutive in misura pari al 16%. Fissata al 16% anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola.

Disciplina delle locazioni brevi di beni immobili

La novella norma apporta importanti modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi di beni immobili di cui all’articolo 4 del D.L. n. 50/2017.

In primo luogo, il legislaore, sostituisce il comma 2 del suddetto articolo 4, prevedendo che ai redditi da “locazione breve” sia applicabile il regime impositivo alternativo dell’imposta in forma di cedolare secca, con aliquota al 26% (in luogo del 21%) per chi vi aderisce, nel caso in cui i contratti di locazione breve riguardino più di un appartamento per ciascun periodo di imposta. Resta  l’aliquota al 21% per i redditi derivanti da contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

ATTENZIONE:  Si rammenta  che in caso di destinazione a locazione breve di cinque o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale e non è applicabile il regime fiscale delle locazioni brevi.

Qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta prevista viene mantenuta al 21%, prevedendo che detta ritenuta venga operata a titolo d’acconto.

Altra novità riguarda le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi. Nello specifico, viene stabilito che:

˗ i soggetti residenti al di fuori dell’UE, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro, qualora  incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti in esame, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi fiscali  mediante la stabile organizzazione;

˗ i soggetti residenti al di fuori dall’UE ma  privi di un’organizzazione stabile all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea, adempiono agli obblighi fiscali  in qualità di responsabili d’imposta, nominando un  rappresentante fiscale. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato appartenenti allo stesso gruppo, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il  versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi;

˗ i soggetti residenti in uno stato membro dell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere  direttamente agli obblighi fiscali ovvero  nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale da  individuarsi tra i soggetti di cui all’articolo 23 D.P.R.600/73.

Iva sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’UE

Ridotto a 70 euro (in lugo di 154,95 euro) il limite delle operazioni “tax free” nei confronti dei turisti extra-UE. Trattasi delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’UE, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori UE, al di sopra del quale è dovuto il pagamento dell'Iva. La norma modifica, nello specifico, l’articolo 38-quater, comma 1 del D.P.R. 633/1972 al fine di “ridurre” da 154,95 euro (300 mila lire) a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti privati extra-UE senza applicazione dell’Iva.

La disposizione ha la finalità di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana. La disposizione in esame (in linea con quella ante modifica) si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita, entro il 4° mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, entro un mese dalla scadenza del termine. 

Versamento unitario e compensazione

Previste alcune restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite il modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

Compensazione nel modello F24

Si apportano una serie di modifiche all’articolo 37 del D.L. n.223/2006. In particolare, a partire dal 1° luglio 2024, è previsto l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite il modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL. L’utilizzo è consentito dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Sempre in tema di compensazione, si apportano una serie di modifiche all’articolo 11, comma 2 del D.L.66/2014. In particolare, si dispone che i versamenti in compensazione sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.  La norma introduce, pertanto, delle limitazioni al testo vigente del suddetto articolo 11, comma 2, lettera a), ai sensi della quale i versamenti in compensazione sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a “zero”.

Conseguentemente, viene soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici dell'Agenzia e degli intermediari convenzionati nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Uteriori modifiche hanno riguardato l’articolo 17 del DLgs.241/1997. In particolare, si aggiungono all' articolo 17 i commi 1-bis e 1-ter nei termini che seguono:

  • il comma 1-bis stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:

Soggetto

Compensazione

Datori di lavoro non agricoli

 

 

  • a partire dal 15° giorno  successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni  necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
  • ovvero, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

Datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata  per la manodopera agricola

  • a decorrere dalla data di scadenza del  versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui  il credito emerge;

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani  ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla  Gestione separata Inps

  • a decorrere dal 10° giorno successivo a  quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il  credito emerge

ATTENZIONE: Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

  •  il comma 1-ter dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia  registrato negli archivi del predetto Istituto.

Inoltre, la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non solo per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita Iva, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita Iva correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie. Si rinvia ai provvedimenti adottati d'intesa dall’Agenzia delle entrate, dall’INPS e dall’INAIL per la definizione dell’entrata in vigore, anche progressiva, delle relative modalità di attuazione.

Iscrizione a ruolo superiore a 100 mila euro

Si aggiunge, nel corpo dell’articolo 37 del D.L. n. 223/2006, il comma 49-quinquies, ai sensi del quale – a decorrere dal 1° luglio 2024 - in deroga all’articolo 8 della legge n. 212/2000, per i contribuenti che hanno iscritte a “ruolo” imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali:

  • i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;
  • non siano in essere  provvedimenti di sospensione

è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. Tale eventualità viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.Restano ferme le disposizioni dei commi 49-ter (l'Agenzia può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano  profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all'attività di controllo di cui al  comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in  compensazione, l'Agenzia comunica telematicamente la mancata  esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai fini della verifica delle  relative condizioni.

Ulteriori novità in sintesi

Mutui

prima casa

Slitta al 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire del regime speciale del Fondo di garanzia prima casa ex articolo 64, co. 3, del D.L.73/2021 (cd. Sostegni-bis), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell’80% della quota capitale, qualora si sia in possesso di un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e si richieda un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. Sono assegnati al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l’anno 2024. Nel corpo della  norma sono stati  introdotti alcuni commi che prevedono l’inclusione tra le categorie prioritarie di “famiglie numerose” che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali. In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile a valere sul Fondo e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti

Reintrodotto, per i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli  anni 2022 e 2023. Tale esonero è pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede  l'importo mensile di 2.692 euro e al 7% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Innalzamento

aliquote Iva

Si riporta al 10% l’Iva relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5%. Ripristinata, inoltre, l’aliquota ordinaria (22%) per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, anch’essa precedentemente fissata al 5%.

Si modifica la tabella A, allegata al DPR  633/1972 e “sopprime” nella Parte II-bis contenente l’elenco dei beni e i servizi assoggettati al 5%, i nn.1-quinquies) e 1-sexies) relativi rispettivamente:

  • ai prodotti assorbenti e ai tamponi per la protezione dell’igiene femminile nonché alle coppette mestruali;
  • al latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli  autoveicoli.

Nel contempo si interviene sulla tabella A, Parte III, concernente i beni e i servizi soggetti ad aliquota 10%:

• novellando il n.65) che ricomprende ora il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto e le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso;

• aggiungendo il n. 114-bis) al fine di ripristinare l’aliquota sopra indicata per i prodotti assorbenti, i tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile e le coppette mestruali;

• aggiungendo il n. 114-ter) per assoggettare all’aliquota del 10% i pannolini per bambini.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 72, lettera a) della legge di  Bilancio 2023 aveva previsto che il regime di Iva ridotta al 5% si applicasse anche al latte in polvere o liquido per  l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita  al minuto, alle preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti  di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al  minuto (codice NC1901 10 00) nonché ai pannolini per bambini e ai seggiolini per  bambini da installare negli autoveicoli.

Per effetto delle modifiche apportate, invece, laliquota Iva per i pannolini bambini passa dal 5% al 10% mentre l’Iva per i seggiolini per bambini da installare sugli autoveicoli  all’aliquota ordinaria del 22%.

Riduzione Iva pellet

 

Viene assoggetta ad aliquota Iva ridotta al 10% (in luogo del 22%), la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024. Viene, così, stabilito che le disposizioni dell’articolo 1, co. 73 della L. 197/2022 si applichino anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Ivie E Ivafe

Con la modifica dell'articolo 19 del DL n. 201/2011:

  • è aumentata dallo 0,76% all'1,06% l'aliquota relativa all'IVIE;
  • è stabilita nella misura del 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari l'aliquota relativa all'Ivafe qualora gli stessi siano detenuti in Stati  o territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99.

Modifiche al regime PEX

Si estende la disciplina della cosiddetta participation exemption, ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze, anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in  particolare purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti  all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Disposizione concernente dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

La legge di Bilancio 2023 (L.197/2022), al fine di ostacolare l’evasione dell’Iva, aveva introdotto specifiche disposizioni di contrasto all’apertura delle partite Iva abusive aggiungendo i commi 15-bis.1 e 15-bis.2 all’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, rese operative dal provvedimento 156803/E/2023. Con la disposizione in oggetto si “aggiunge” il comma 15-bis.3 all’art. 35 del D.P.R.633/1972 attraverso il quale sono fatti scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita Iva (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività. Inoltre, anche in questi casi troverà applicazione la sanzione di 3.000 euro di cui all’art.11, co. 7-quater, D.Lgs.n. 471/97.

Esenzione IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali

Pevista  una norma interpretativa in materia di esenzione Imu per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali. In particolare, viene specificato che:

1) gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo/principale l’esercizio di attività  commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del  risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il  comodatario svolga nell’immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca  scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o  di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al  concedente;

2) gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni su indicate, anche in assenza di esercizio attuale delle attività  stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della  strumentalità.

Sul punto, si ricorda che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione dall’IMU non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali). Secondo tale orientamento, l’esenzione si applica al solo caso in cui un bene sia concesso in comodato gratuito, utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, a condizione che tra i due enti – comodante e comodatario – sussista un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima "architettura strutturale" (Cassazione, Ordinanza n.8073/2019).

Misure in favore delle imprese

La norma prevede il rifinanziamento di specifiche misure a favore delle imprese secondo lo schema che segue:

  • € 190 milioni per il 2024, e € 210 milioni per il 2025, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale;
  • € 100 milioni per il 2024 per il finanziamento della “Nuova Sabatini”.

La “Nuova Sabatini” (D.L.69/2013), sostiene l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali - macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware - o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.  In particolare, la norma consente:

  • l'accesso a finanziamenti agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche mediante operazioni di leasing finanziario. Al sussistere di determinate condizioni il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese fino all'80% del finanziamento.
  • l'accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti citati, in misura pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari;
    • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequencyidentification (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in "industria 4.0").

Incrementata, inoltre, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) di 110 milioni per l’anno 2024 e di 220 milioni per l’anno 2025, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale (cd. “Nuova Marcora”).

Gli interventi del Fondo sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese.

Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili

Si inseriscono tra i “redditi diversi” le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Inoltre, si prevede che alle plusvalenze suddette si applichi l’imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26%. Le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle citate norme affluiranno ad  apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”.

 

Quadro Normativo

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