Legale cessionario di credito litigioso? Cessione nulla
Pubblicato il 03 dicembre 2018
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La Cassazione, con ordinanza n. 29834 del 20 novembre 2018, ha aderito ad un’interpretazione estensiva del divieto di cessione dei crediti sancito dall’articolo 1261 del Codice civile.
Questa norma, si rammenta, stabilisce che i magistrati, i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i patrocinatori e i notai non possano, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta una contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.
Orbene, nel caso esaminato, la Suprema corte ha confermato la decisione di merito nella quale l'art. 1261 c.c. era stato interpretato estensivamente affermando la natura litigiosa del credito ceduto - quello vantato dal danneggiato di un sinistro nei confronti dell’assicurazione, ceduto al proprio avvocato - anche se sulla vicenda non era stata ancora incardinata una controversia davanti all'autorità giudiziaria.
Divieto di cessione: interpretazione estensiva
Gli Ermellini hanno ritenuto detta lettura pienamente conforme alla ratio dell'art. 1261 c.c. che consiste nell'evitare che, attraverso la cessione del credito per il quale è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria, si possa creare una situazione di conflitto di interessi tra il cedente ed il cessionario.
Nella specie, l’avvocato si era reso cessionario di un credito litigioso avendo accettato, oltre alla cessione del credito, anche una specifica procura alle liti per avviare l'azione di recupero di detto credito presso la compagnia di assicurazioni morosa.
L'interpretazione del sintagma "diritti sui quali è sorta contestazione" disposta dalla Corte d'Appello in modo estensivo, era in definitiva coerente con il cumulo, nella stessa persona, della qualità di cessionario del credito e di legale incaricato del recupero del medesimo in sede giudiziaria e con la ratio legis dell'art. 1261 cod. civ. diretta, come detto, ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati.
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