Leasing, niente Iva per i fondi chiusi

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Con la risoluzione n. 389/E del 20 ottobre, l’agenzia delle Entrate riconosce l’esistenza di una sostanziale assimilabilità del diritto derivante dal contratto di leasing con il diritto di proprietà dell’immobile. A tale conclusione l’Agenzia è arrivata acquisendo il parere preventivo del ministero dell’Economia e delle finanza, che aveva già riconosciuto l’assimilabilità dei contratti, e richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione e un orientamento della Banca d’Italia espresso con provvedimento 14 aprile 2005. Pertanto, alla domanda se l’apporto di immobili detenuti da una società in base ad un contratto di locazione finanziaria di natura “traslativa” e dati poi in locazione ordinaria ad un fondo immobiliare chiuso, a fronte del ricevimento di quote di quest’ultimo, fosse da considerarsi tra le operazioni escluse da Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. b) del Dpr 633/72, si è data risposta positiva. Tuttavia, l’Agenzia ha sottolineato quanto segue:

- per godere dell’agevolazione è necessario che il soggetto che riceve l’apporto sia un fondo immobiliare chiuso;

- l’investimento realizzato dal fondo stesso, da una parte, deve rappresentare per il fondo immobiliare continuazione dell’attività della società e, dall’altra, deve essere ammesso dal regolamento di funzionamento del fondo stesso.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 52 – Apporti ai fondi, esclusione ampia - Rosati

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