Le sanzioni dell'Antitrust sono inerenti al reddito d'impresa

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Ex articolo 109 del Tuir le sanzioni irrogate dall'Antitrust sono deducibili dal reddito d'impresa, in quanto inerenti. È chiarito dalla Ctp Milano nella sentenza n.427/03/10.

La questione vedeva una società ricorrere contro il silenzio-rifiuto dell'agenzia delle Entrate in merito ad un'istanza di rimborso Ires-Irap relativamente alla mancata deduzione del costo aziendale per sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La motivazione della ricorrente era che la sanzione in oggetto non ha natura afflittiva «bensì risarcitoria e ripristinatoria in considerazione dei maggiori ricavi aziendali percepiti in violazione di una norma di legge».

In proposito, i giudici fanno presente che la multa è finalizzata a riportare le condizioni del mercato ad una maggiore equità, sottraendo all'impresa, attraverso la sanzione, quanto ricavato dalla violazione della concorrenza.

Pertanto, la sanzione del caso non può che essere risarcitoria e non afflittiva, con la conseguenza che la correlazione tra i ricavi tassati e l'onere delle sanzioni antitrust ne rende deducibile il costo. La sentenza rispecchia quanto delineato nel pregresso da Assonime, con la circolare n. 39/2000, e dall'Associazione dottori commercialisti, con la norma di comportamento n. 138.
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