Le presunzioni semplici fondano l’accertamento sintetico

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Con l’ordinanza n. 2806 depositata il 6 febbraio 2013, la Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento all’accertamento sintetico spiegando come detto strumento si basi su delle presunzioni semplici, in virtù delle quali l’Ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto ad uno ignorato con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. E’ quest’ultimo, cioè, a dover provare l’infondatezza del ragionamento presuntivo del Fisco.

Nella specie, la controversia decisa dai giudici di legittimità riguardava l’accertamento della sussistenza di un certo reddito e, quindi, di una certa capacità contributiva di un contribuente, desunto dall’Ufficio finanziario in considerazione dell’esborso di rilevanti somme di denaro per l’acquisto di quote sociali.
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