Le circolari delle Entrate, quali indirizzi di prassi, non hanno valore di legge

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Con l’ordinanza n. 35 del 5 gennaio 2010, la Cassazione ribadisce che la violazione delle circolari dell’agenzia delle Entrate, che costituiscono indirizzi di prassi e non hanno valore di legge, non può essere presa a motivo di ricorso per vizio procedimentale. Come non sono vincolanti per il contribuente, così non possono essere impugnate dinanzi al giudice: le circolari ministeriali sono atti unilaterali che non contengono norme di diritto e non hanno poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute. Il vizio che si può eccepire è solo di motivazione (violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale), poiché è applicabile agli atti unilaterali.

Altro dubbio risolto nella sentenza riguarda le sanzioni amministrative per illeciti tributari con riferimento al concorso di violazioni e della continuazione. Si spiega che è costituita dalla ammenda base nella misura minima prevista per la sanzione più grave con l’aumento di un quarto.
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