Lavoro occasionale, tutto sul regime in vigore dopo il Decreto Dignità
Pubblicato il 25 ottobre 2018
In questo articolo:
- Il lavoro occasionale in agricoltura
- Il lavoro occasionale per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo
- Il lavoro occasionale per gli enti locali
- La registrazione dei prestatori sul sito dell’inps
- Le nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori e la gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
- Il nuovo regime sanzionatorio
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Negli ultimi anni, la disciplina del lavoro occasionale è stata modificata in diverse occasioni.
Lo scorso anno, il decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge del 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2017) ha previsto il nuovo istituto delle prestazioni occasionali, distinte nel libretto famiglia (LF) e nel contratto di prestazione occasionale (CPO), in sostituzione del precedente sistema dei voucher.
Successivamente, l’articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. Decreto Dignità, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018) ha apportato ulteriori significative modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale.
In particolare, sono state previste novità nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali; sono state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura; sono stati creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali; infine, è stata introdotta una nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.
Con la circolare del 17 ottobre 2018, n. 103, l’INPS fa il punto della situazione circa la nuova regolamentazione del lavoro occasionale, in modo da fornire alle aziende e ai soggetti interessati le istruzioni per potervi ricorrere.
Il lavoro occasionale in agricoltura
Prima di analizzare i punti su cui si sofferma la circolare in commento, riepiloghiamo l’attuale regolamentazione del lavoro occasionale in agricoltura, alla luce delle riforme sopra citate.
Innanzitutto, per le imprese operanti nel settore agricoltura (ma anche per il settore turismo, come si vedrà) è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle categorie sotto illustrate.
CATEGORIE DI LAVORATORI OCCASIONALI |
Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità |
Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario. |
Persone disoccupate. |
Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. |
In aggiunta alle caratteristiche dei lavoratori da coinvolgere, si ricorda che il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e che, in ogni caso, è vietato il ricorso al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Guardando alla circolare, la stessa si sofferma sulle semplificazioni apportate all’istituto dal Decreto Dignità, nell’ottica di rendere più agevole l’utilizzo del lavoro occasionale.
In particolare, nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa, l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:
-
i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
-
il luogo di svolgimento della prestazione;
-
l'oggetto della prestazione;
-
la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
-
il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge (la misura del compenso delle ore di lavoro è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricoltura).
LA COMUNICAZIONE ALL’INPS |
INIZIO DELLA PRESTAZIONE: la comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. |
MANCATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: laddove la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura informatica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata entro le ore 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. |
INCREMENTO DELLE ORE: è possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, sempre nei limiti orari fissati dalla legge. La dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un’ora prima del loro inizio e il sistema registrerà data e ora del loro inserimento. |
Il lavoro occasionale per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo
Come anticipato, il Decreto Dignità ha introdotto uno specifico regime per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.
Gli utilizzatori devono svolgere attività principale o prevalente rientrante in uno dei seguenti codici ateco2007 |
Alberghi (55.10.00) Villaggi turistici (55.20.10) Ostelli della gioventù (55.20.20) Rifugi di montagna (55.20.30) Colonie marine e montane (55.20.40) Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51) Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00) |
Posto che per i soggetti da coinvolgere in lavori occasionali valgono le indicazioni di cui sopra - sebbene anche le informazioni nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa da parte dell’utilizzatore siano le stesse - sussiste una differenza per quanto riguarda il compenso poichè, a differenza del comparto agricolo, in quello turistico il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9,00 euro e l’importo giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative continuative, pari a 36,00 euro, anche ove la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Il lavoro occasionale per gli enti locali
Gli Enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermi restando i limiti di durata previsti per il lavoro occasionale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali quali:
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progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
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lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
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attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
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organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
NB! Anche in tale caso, relativamente alle informazioni da inserire nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa e alle modalità per trasmettere la comunicazione in questione, valgono le regole sopra esposte.
Come particolarità, tuttavia, si sottolinea che alle Pubbliche Amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né si applicano le limitazioni soggettive per i prestatori previste per le aziende che operano nei settori dell’agricoltura e del turismo.
La registrazione dei prestatori sul sito dell’inps
Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Libretto famiglia e del Contratto di prestazione occasionale i lavoratori, utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente sul sito www.inps.it, utilizzando il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell’INPS.
Il Decreto Dignità ha sancito che i prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall'INPS, debbano autocertificare l’eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie:
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titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
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giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
-
persone disoccupate;
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percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
I prestatori sono tenuti ad aggiornare tempestivamente la propria scheda anagrafica, indicando lo status giuridico attraverso una delle seguenti modalità:
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accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
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ricorso ai servizi di contact center INPS, raggiungibili da rete fissa (803 164), da telefonia mobile (06 164 164) e attraverso internet (Voip e Skype);
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tramite intermediari previsti dalla legge o enti di patronato.
NB! Per poter svolgere attività lavorativa a favore di imprese operanti nel settore dell’agricoltura, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Le nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori e la gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
Il Decreto Dignità ha specificato che il compenso può essere riscosso, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata,
secondo una delle seguenti modalità:
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tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
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tramite bonifico bancario domiciliato;
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per il tramite di qualsiasi sportello postale, a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata.
Parallelamente, le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e a pagare gli oneri di gestione sono le seguenti:
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versamento a mezzo modello F24 - Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e della causale “CLOC” (le Amministrazioni Pubbliche utilizzeranno il modello F24 EP);
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strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN INPS, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Il nuovo regime sanzionatorio
Il Decreto Dignità ha modificato parzialmente il regime sanzionatorio previsto dalla previgente disciplina. Ecco le sanzioni attualmente in vigore.
Violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva: sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura va da 500,00 euro a 2.500,00 euro, per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. |
Superamento dei limiti complessivi consentiti: sanzione amministrativa di importo di 2.500,00 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore. Se si supera il limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (tale sanzione non si applica se utilizzatore è un’Amministrazione Pubblica). |
QUADRO NORMATIVO |
Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017 Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018 |
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