Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) sotto la lente dei Consulenti del lavoro
Pubblicato il 25 marzo 2024
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Con l’approfondimento del 25 marzo 2024, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza i requisiti e gli adempimenti relativi al nuovo regime speciale di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) di cui alla legge di Bilancio 2023.
Le prestazioni occasionali in agricoltura (LOAgri) sostituiscono, in via transitoria, il Contratto di prestazione occasionale (CPO) per il biennio 2023-2024.
I soggetti interessati
Il lavoro occasionale in agricoltura è una tipologia contrattuale destinata alle prestazioni di lavoro e alle mansioni riconducibili alla categoria operaia. Il lavoratore che rende tale prestazione è definito OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato).
Possono ricorrere al LOAgri, i datori di lavoro iscritti alla gestione contributiva agricola purchè:
- rispettino i CCNL e CPL stipulati da OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale facenti parte del comparto agricolo;
- siano in possesso del codice CIDA, in assenza di quest’ultimo, devono procedere all’invio della Denuncia Aziendale “DA”.
Possono ricorrere alla nuova tipologia contrattuale, le seguenti categorie di lavoratori:
- persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione;
- i percettori di ammortizzatori sociali, destinatari sia degli interventi ordinari, che di quelli straordinari che, infine, di quelli erogati dai Fondi;
- titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata,
- giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti all’università;
- detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Ai fini dell’accesso al contratto di lavoro occasionale è richiesto che i predetti soggetti (ad eccezione dei pensionati) non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) nei 3 anni precedenti rispetto all’instaurazione del rapporto lavorativo LOAgri
Svolgimento del rapporto di lavoro
La durata massima delle prestazioni occasionali è pari a 45 giorni lavorativi, tale limite è stabilito con riferimento alla totalità dei rapporti LOAgri intrattenuti dal lavoratore, e non per singolo contratto o con riferimento al singolo datore di lavoro.
Adempimenti a carico del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare i seguenti adempimenti:
- acquisire preventivamente l’autocertificazione sottoscritta dal lavoratore in cui quest’ultimo attesti la propria condizione soggettiva;
- inviare la COB preventiva indicando le presunte giornate di prestazione effettiva;
- elaborare il Libro Unico del Lavoro per l’OTDO anche in un'unica soluzione, alla scadenza del rapporto lavorativo;
- erogare una retribuzione diretta, anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con mezzi tracciabili;
- procedere al versamento della contribuzione unificata, comprensiva di quella contrattuale e della quota Inail, applicando costantemente, e indipendentemente dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. La contribuzione dovuta per le giornate degli OTDO deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo rispetto a quello della prestazione, o, in alternativa, unitamente a quella relativa alle giornate degli OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’Inps tramite Cassetto previdenziale;
- procedere all’invio del flusso Uniemens-PosAgri.
Le agevolazioni per i lavoratori
Di seguito si indicano le speciali agevolazioni in capo al lavoratore assunto occasionalmente a tempo determinato in agricoltura:
- il compenso è esente da imposizione fiscale;
- il compenso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico (anche anticipato);
- la contribuzione versata è utile ai fini di successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole;
- il compenso è computabile ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
Le sanzioni
La Fondazione Studi analizza le eventuali conseguenze derivanti dall’uso non rispettoso del LOAGri:
- in caso di superamento del limite di 45 giornate, il lavoro occasionale a tempo determinato sarà trasformato a tempo indeterminato;
- in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli individuati dalla normativa è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra 500 e 2.500 euro, per ogni giornata di violazione, fatto salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.
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